7 Novembre 2024

L’asseverazione tardiva per sisma bonus non sempre comporta la perdita dell’agevolazione fiscale

di Fausto MateraFrancesca Benini
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

È illegittimo l’atto di contestazione dell’Agenzia delle entrate che disconosce i benefici fiscali legati a interventi per sisma bonus con riduzione di due o più classi di rischio, quando è stato raggiunto lo scopo che la normativa che ha introdotto l’agevolazione si prefiggeva, indipendentemente dal contestuale deposito dell’asseverazione della classe di rischio alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (c.d. SCIA).

Ad affermare tale principio è la Corte di Giustizia Tributaria di Forlì con sentenza n. 136/2024, depositata lo scorso 9.10.2024 (Presidente Roberto Roccari, Relatore Valerio Mengozzi).

La pronuncia trae origine da una comunicazione di irregolarità, a seguito di controllo formale ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973, notificata ad un contribuente, persona fisica, che ha beneficiato delle detrazioni fiscali spettanti per interventi di miglioramento sismico degli edifici (c.d. Sisma bonus).

Nel caso di specie, l’intervento ha avuto ad oggetto la demolizione e la ricostruzione, a parità di volume, di un immobile (rudere) adibito al servizio di attività produttiva agricola, che ha determinato il passaggio a più classi di rischio sismico inferiori rispetto alla classe di rischio sismico dell’edificio ante intervento.

Intervenendo in materia, l’Agenzia delle entrate, dopo aver effettuato i dovuti controlli, notificava una comunicazione di irregolarità con la quale comunicava al contribuente:

  • la non spettanza dei benefici fiscali previsti dalla disciplina sisma bonus, a causa della tardiva presentazione dell’asseverazione e;
  • la conseguente ripresa a tassazione del maggior reddito imponibile emerso.

Più precisamente, l’Agenzia delle entrate contestava il mancato contestuale deposito dell’asseverazione alla SCIA. Osservava, infatti, che la SCIA era del 2019, anno in cui sono stati effettuati i lavori edili, mentre l’asseverazione del tecnico era del 2020.

Secondo l’Agenzia delle entrate, per poter accedere alle detrazioni fiscali sisma bonus è indispensabile che l’asseverazione della classe di rischio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato, redatta dal progettista secondo il modello contenuto nell’allegato B del citato D.M. n. 58/2017 (come modificato dal successivo D.M. 7.3.2017, n. 65, e relativi allegati), sia depositata insieme/contestualmente al titolo abilitativo urbanistico presso lo sportello unico competente. In mancanza, il contribuente perde il diritto ai benefici fiscali legati a interventi antisismici.

Il contribuente, dal canto suo, lamentava l’erroneità dell’interpretazione erariale e contestava l’illegittimità della pretesa per violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Secondo il contribuente, infatti, l’asseverazione del tecnico abilitato ha valore meramente comunicativo e di natura formale.

In particolare, dopo aver descritto la natura dell’intervento antisismico effettuato, il contribuente, in applicazione del suddetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma, dimostrava di possedere tutti i requisiti sostanziali sottesi ai benefici fiscali contestati.

Più precisamente, veniva data evidenza del fatto che, nel caso di specie, i lavori erano stati effettivamente eseguiti e il rischio sismico di fatto ridotto. Si sosteneva, pertanto, che il momento rilevante per la verifica dei requisiti richiesti per l’agevolazione sisma bonus non poteva essere quello formale in cui si deposita l’asseverazione del progettista strutturale, quanto, piuttosto, quello sostanziale in cui si attua l’effettiva riduzione della classe di rischio sismico, poi certificata dal tecnico abilitato.

Il collegio, accogliendo le ragioni del contribuente, ha, quindi, negato l’invocata disapplicazione dei benefici fiscali sisma bonus. In particolare, muovendo dal presupposto che occorre distinguere gli aspetti fiscali (presupposti, caratteri, ecc.) da quelli strettamente “edilizi”, rectius amministrativi della vicenda, la CGT di Forlì ha concluso che “non si può ignorare che lo scopo che si prefiggeva la normativa che ha introdotto l’agevolazione oggetto della controversia nella fattispecie è stata raggiunto e che gli Enti interessati non hanno mosso contestazioni sugli aspetti tecnici e procedurali seguiti, né sull’obiettivo raggiunto dall’interessato”.

In definitiva, in applicazione del menzionato principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il collegio ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse stato raggiunto lo scopo della norma introduttiva dei benefici fiscali sisma bonus, indipendentemente dal mancato deposito contestuale dell’asseverazione alla SCIA, ed ha conseguentemente accolto le ragioni del contribuente.