14 Dicembre 2018

L’ATI non è soggetto passivo Iva e non applica il reverse charge

di Marco Peirolo
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In tema di Iva, posto che è soggetto passivo l’imprenditore che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportandone individualmente il relativo rischio, di per sé non risponde a tale nozione l’associazione temporanea di imprese (ATI), la quale designa un fenomeno di raggruppamento di più imprese che per aggiudicarsi un appalto presentano un’offerta unitaria, conservando la propria indipendenza giuridica: e ciò a prescindere dalla configurazione del raggruppamento come orizzontale, ossia riguardante lo svolgimento di attività omogenee, oppure verticale, cioè riguardante l’esecuzione di attività disomogenee. Non ravvisandosi un unitario soggetto passivo Iva, non è pertanto consentito all’associazione temporanea di imprese di avvalersi del meccanismo del reverse charge, di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972, ai fini dell’assolvimento dell’imposta.

Con questo principio di diritto, contenuto nella sentenza n. 30354 del 23.11.2018, è stata ribadita la posizione della Corte di Cassazione in merito alla non idoneità dell’ATI ad assumere un’autonoma soggettività passiva Iva e, nella specie, ad applicare il sistema dell’inversione contabile qualora agisca in veste di subappaltatrice nell’esecuzione delle prestazioni in ambito edilizio.

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