9 Febbraio 2015

L’attestazione dei piani per il superamento della crisi

di Fabio Battaglia
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Il rafforzamento dell’impianto privatistico che via via è andato delineandosi con le successive modifiche alle norme sul concordato preventivo ed, in particolare, con riferimento a quello in continuità, ha “potenziato” il ruolo dell’attestatore quale garante della piena informazione dei creditori, veri destinatari della pro­posta e unici soggetti chiamati a giudicare della fatti­bilità economica del concordato, introducendo quale contraltare una norma penale, prima assente, all’art. 236-bis L.F., la cui portata verrà più avanti verificata.

È evidente come questo ruolo sia ancora più delicato nell’ipotesi di concordato in continuità in cui il giu­dizio prognostico in ordine alla fattibilità del piano investe il piano industriale di ristrutturazione azien­dale che costituisce il fondamento progettuale della capacità di sopravvivenza dell’impresa e che per sua natura è un giudizio probabilistico, di verosimiglian­za e mai di certezza, data l’inevitabile portata alea­toria delle dinamiche aziendali. La tecnica aziendale, tuttavia, soccorre nel senso di garantire che la valu­tazione probabilistica si fondi su iter logici verificabili e razionali, che per quanto basati su di una nozione soggettiva della probabilità, trovano il loro fondamento di ragionevolezza sulle caratteristiche di indipendenza e di competenza del professionista attestatore.

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