L’attività agricola non sempre salva dal fallimento
di Luigi ScappiniCome noto, l’imprenditore agricolo soggiace a un regime particolare in ragione del quale, tra l’altro, non può essere soggetto a fallimento.
Tale affermazione deriva dalla lettura dell’articolo 1 L.F..
L’infallibilità dell’imprenditore agricolo deriva dalla convinzione del Legislatore del ’42 per cui un’eventuale insolvenza non avrebbe arrecato gravi ripercussioni economiche in ragione dei ridotti capitali necessari all’esercizio dell’attività.
Sebbene sia indubbio che l’attuale imprenditore agricolo sia sempre più vicino a quello commerciale e che, in determinati settori del comparto primario, l’evoluzione tecnologica ha portato a investimenti considerevoli di capitale, tale principio di infallibilità non è stato oggetto di modifica neppure con il varo del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, ragion per cui l’imprenditore agricolo rimarrà, anche successivamente al 15 agosto 2020, un soggetto non fallibile.
La Corte di Cassazione, tuttavia, con l’arresto di cui alla sentenza n. 5342/2019 ci ricorda come, ai fini dell’infallibilità, non sia sufficiente svolgere un’attività agricola di cui all’articolo 2135 cod. civ. al momento del deposito della domanda di fallimento.
La sentenza riguardava una società semplice che per un dato periodo di tempo aveva svolto, simultaneamente, sia attività agricola propria sia attività commerciale e che per tale ragione era stata dichiarata fallita, su istanza di un istituto di credito, per poi veder riformata al sentenza da parte della Corte di appello. Contro quest’ultima sentenza, veniva proposto ricorso per cassazione.
Preliminarmente bisogna ricordare come la mera iscrizione di un’impresa nel Registro delle Imprese in qualità di soggetto esercente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ., di per sé non rappresenta uno schermo sufficiente contro la fallibilità; infatti, è costante la giurisprudenza di legittimità nell’affermare che è sempre necessario procedere a una verifica dell’effettiva attività esercitata.
Nel caso in cui sia rinvenibile lo svolgimento effettivo e reale di un’attività commerciale, ecco che viene meno la schermatura agricola e la società, al sussistere dei parametri richiesti diviene fallibile. In tal senso la sentenza n. 24995/2010.
E tale indagine, sempre a parere dei giudici di legittimità deve essere svolta in modo compiuto e quindi non limitandosi alla verifica del rispetto dei requisiti formali, ragion per cui dovrà essere effettivamente verificata l’attività svolta e il rispetto degli eventuali parametri richiesti dal Legislatore nel momento in cui l’impresa non si limiti a svolgere attività agricole ex se ma siano esercitate anche attività connesse per le quali è richiesto sempre il rispetto del parametro della prevalenza.
Infatti, come affermato sempre dalla Cassazione con la sentenza n. 16614/2016 “l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all’articolo 2135, terzo comma, cod. civ., assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l’esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex articolo 2135, primo comma, il corrispondente onere probatorio”. In senso conforme anche le sentenze n. 24995/2010 e n. 23158/2018.
Sul punto giova evidenziare come la connessione deve essere provata in ragione dei parametri richiesti dalla norma civilistica, a nulla rilevando, quindi, ad esempio i volumi economici generati, ben potendo, nella realtà, essere più rilevanti quelli dell’attività connessa, che si ricorda, nasce come attività commerciale e che solamente al rispetto di determinati parametri richiesti, tra cui quello della prevalenza, per fictio iuris assume la natura di attività connessa agricola.
Quindi, la connessione tutte le volte dovrà essere verificata in ragione dei prodotti oggetto dell’attività in presenza di attività connessa cd. di prodotto o dei mezzi, e delle risorse umane utilizzati nel caso di attività connesse cd. di azienda.
A questi principi condivisibili, la recente sentenza n. 5342/2019 in commento ne aggiunge un altro, affermando che “una volta accertato in sede di merito l’esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull’attività agricola contemplata in via esclusiva dall’oggetto sociale di un’impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell’esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico”.