L’attività di controllo nel reddito d’impresa
di EVOLUTIONL’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria è sempre preceduta da una fase istruttoria svolta all’interno dell’ufficio e della quale non viene data notizia al contribuente.
Nel corso di tale procedimento l’ufficio, partendo da liste di soggetti che presentano «anomalie» emerse dall’incrocio dei dati riportati in dichiarazione con quelli presenti nelle altre banche dati a disposizione dello stesso (registro, spesometro, ecc…), procede ad un approfondimento della posizione per verificare se vi sia la possibilità, con gli strumenti a disposizione, di individuare la causa della «anomalia» rilevata.
Qualora tale attività non fornisca sufficienti chiarimenti l’ufficio, a seconda dei casi, provvederà a reperire le ulteriori informazioni mancanti attraverso la formale richiesta di specifica documentazione (ai sensi dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 51 del D.P.R. 633/1972), ovvero attraverso la verifica della stessa in loco, presso la sede dell’impresa.
In entrambi i casi il contribuente dovrà comunque essere messo a conoscenza dei motivi che hanno indotto l’ufficio a richiedere la documentazione, ovvero che giustifichino l’attività di verifica presso la sede dello stesso (in quest’ultimo caso le motivazioni saranno riportate nella “lettera d’incarico”, con la quale il responsabile della struttura autorizza i funzionari all’accesso e alla verifica della documentazione contabile).
L’attività di verifica sarà, quindi, tendenzialmente finalizzata al controllo delle voci rispetto alle quali permangano delle incertezze, senza peraltro trascurare ulteriori elementi per i quali si profilino maggiori rischi di irregolarità, ivi compresa la valutazione della generale veridicità, correttezza e completezza delle scritture contabili analizzate.
Tenuto conto delle modalità di determinazione del reddito fiscale, in generale l’attività di controllo prevede:
- la verifica della corrispondenza tra i dati contenuti nella documentazione redatta ai fini civilistico/contabili (bilancio, nota integrativa, bilancio cd. “di verifica”, saldi dei mastri, ecc…) e quelli esposti nella dichiarazione;
- l’accertamento della veridicità, completezza e correttezza (sia formale che sostanziale) delle annotazioni contabili, sulla base degli elementi documentali addotti a giustificazione delle operazioni annotate nelle scritture.
Attraverso detta attività possono essere rilevate irregolarità che, nella maggior parte dei casi, riguardano l’errata applicazione: delle norme civilistico contabili; dei principi generali dell’ordinamento tributario; ovvero delle particolari disposizioni concernenti specifiche componenti di reddito.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |