5 Dicembre 2017

L’aumento gratuito di capitale nelle Spa

di EVOLUTION
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All’atto della costituzione di una società per azioni, i soci conferiscono beni e somme di destinati a formare il c.d. capitale sociale, quale capitale di rischio iniziale. Nel corso della vita della società è data possibilità ai soci di incrementare l’importo del capitale sociale andando a modificare direttamente l’atto costitutivo.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Societario”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la disciplina civilistica che regola l’aumento gratuito del capitale sociale di una Spa.

A deliberare l’aumento gratuito di capitale nelle Spa sono i soci riuniti in assemblea straordinaria, oppure gli amministratori qualora venga loro delegato tale compito.

La differenza sostanziale rispetto all’aumento a pagamento risiede negli strumenti utilizzati al fine di aumentare il capitale.

Infatti non vengono emessi nuovi strumenti finanziari da far sottoscrivere a soci e terzi dietro il conferimento di denaro, beni o crediti, bensì, per aumentare il capitale, vengono semplicemente utilizzate le riserve già esistenti nel patrimonio sociale senza necessità di ottenere ulteriori conferimenti da parte dei soci.

Le riserve utilizzabili per l’aumento di capitale sociale gratuito sono le seguenti.

1.      La riserva di sovrapprezzo delle azioni Sono le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni. Pur non sussistendo limiti alla loro utilizzabilità per l’aumento del capitale, queste somme non possono essere distribuite fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale (articolo 2431 cod. civ.)
2.      Le riserve di rivalutazione
3.      Le riserve statuarie prive di una specifica destinazione (c.d. generiche)
4.      Le riserve statuarie con una specifica destinazione L’assemblea deve provvedere preliminarmente a mutare la destinazione indicata nello statuto.
5.      Le riserve facoltative Accantonamenti generici che non sottostanno a particolari vincoli.
6.      Le riserve costituite dai versamenti dei soci Sono le somme apportate direttamente dai soci (es. versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, a fondo perduto)
7.      La riserva legale

Per l’importo disponibile, ovvero eccedente il quinto del capitale sociale (articolo 2430 cod. civ.).

Il Consiglio Notarile Triveneto, con la Massima n. H.G.32 del 9/12 ha tuttavia ritenuto che “deve ritenersi ammissibile la delibera di aumento gratuito del capitale sociale da attuarsi mediante imputazione allo stesso, in tutto o in parte, della riserva legale, senza distinzione tra la parte di tale riserva ricompresa nei limiti del 20% del capitale e l’eventuale parte eccedente tale limite”.

8.      Gli utili portati a nuovo

Nella delibera devono essere indicate le riserve da utilizzare per l’aumento, l’importo da sottrarvi e le modalità con cui verrà realizzato l’aumento.

In particolare, l’aumento di capitale gratuito può essere realizzato:

  • mediante emissione di nuove azioni,
  • mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

Ai sensi dell’articolo 2442, comma 2, cod. civ., le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, ovvero, devono essere dello stesso tipo (ordinarie, privilegiate, ecc.).

Le azioni così emesse vengono distribuite gratuitamente agli azionisti in proporzione a quelle già possedute, così da non alterare i rapporti di partecipazione all’interno della compagine sociale.

In questo caso non opera ovviamente la disciplina in materia di diritto di opzione, perché l’operazione non può modificare i rapporti tra soci.

Aumentare il valore nominale delle azioni in circolazione è la modalità più semplice per aumentare il capitale: la società ritirerà i titoli e li sostituirà con altri aventi valore nominale maggiore.

Nel caso in cui, invece, le azioni siano state emesse senza valore nominale, l’incremento avverrà semplicemente a seguito della modifica del numeratore del rapporto utilizzato per la determinazione del loro valore (capitale sociale/numero azioni).

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Dottryna