4 Novembre 2024

L’autoliquidazione della dichiarazione di successione

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.Lgs. 139/2024, di riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni, introduce l’autoliquidazione della dichiarazione di successione, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 10, L. 111/2023 (Legge delega riforma fiscale), mandando in soffitta, dal prossimo 1.1.2025, il precedente procedimento che assegnava all’Ufficio il compito di provvedere alla liquidazione dell’imposta.

In forza di quanto disposto dal novellato articolo 27, D.Lgs. 346/1990, la successione dichiarata all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, con modalità telematiche, entro 12 mesi dall’apertura della successione (che coincide in genere con la data del decesso del contribuente) è liquidata dagli stessi soggetti obbligati al pagamento, in base alla dichiarazione presentata, a norma dell’articolo 33, D.Lgs. 346/1990. Successione nuovamente autoliquidata, in caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa, di cui all’articolo 28, comma 6, D.Lgs. 346/1990.

L’Ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell’imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate.

Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l’invito a effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento per l’integrazione dell’imposta versata, nonché della sanzione amministrativa, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, e degli interessi decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.

Ai sensi dell’articolo 37, D.Lgs. 346/1990, il contribuente esegue il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il pagamento dell’imposta principale liquidata dall’ufficio in sede di controllo dell’autoliquidazione con gli interessi e quello dell’imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è eseguito entro 60 giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione.

È possibile la dilazione di pagamento. Infatti, ai sensi dell’articolo 38, D.Lgs. 346/1990, il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20%, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione e, per il rimanente importo, in un numero di 8 rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di 12 rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell’imposta autoliquidata. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Il mancato pagamento della somma pari al 20% dell’imposta autoliquidata, entro il termine previsto, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.

Viene, altresì, introdotto, anche per le successioni, l’istituto del lieve inadempimento, già previsto ai fini reddituali ed Iva dall’articolo 15-ter, D.P.R. 602/1973. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a euro 10.000;

b) tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

La disposizione di cui sopra si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione.

Evidenziamo che, a seguito del nuovo procedimento autoliquidatorio, è venuta meno la triplice distinzione fra imposta principale, complementare e suppletiva (quella liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione), essendo stata cassata quest’ultima, confluita oggi nella complementare. Così che è principale l’imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall’Ufficio a seguito del controllo della regolarità dell’autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; è complementare l’imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d’ufficio o di rettifica.