26 Novembre 2020

Lavoratore autonomo e STP: le diverse modalità di determinazione del reddito a confronto

di Goffredo Giordano di MpO Partners
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Premessa

Come è già ampiamente noto ai fini della qualificazione dei redditi prodotti dalle Società Tra Professionisti occorre fare riferimento alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/2018.

Nonostante tale intervento dell’Amministrazione Finanziaria riguardi, nello specifico, la qualificazione dei redditi prodotti dalle Società tra Avvocati, di sicuro vengono enunciati alcuni principi di carattere generale.

Si ricorda che, in base alla L. 183/2011 e al D.M. 34/2013, la STP può essere costituita nella forma di:

  • società di persone;
  • società di capitali;
  • società cooperative (in tal caso con un numero di soci non inferiore a 3).

Già nel 2013 il CNDCEC (Cfr. Circolare n. 34/IR/2013) aveva evidenziato la specificità dell’oggetto sociale e il contenuto prettamente intellettuale dell’attività svolta dalla STP sperando (invano) in un intervento dell’Amministrazione Finanziaria volto a qualificare i redditi prodotti da tali organismi nell’ambito di quelli di natura professionale.

Infatti, in questo contesto, l’organizzazione dell’attività assume un ruolo del tutto accessorio e di mero supporto all’attività del professionista.

L’Agenzia delle Entrate, invece, ha osservato che, ai fini della qualificazione dei redditi delle STP, non assume alcuna rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, posto che tali società non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.

 

Qual è la conseguenza di tale orientamento?

Il reddito prodotto dalle s.n.c., s.a.s. e delle società commerciali di cui alle lett. a) e b) dell’articolo 73 comma 1 del TUIR è considerato reddito d’impresa da qualsiasi fonte provenga.

Pertanto, occorre applicare il principio di competenza in luogo di quello di cassa (tipico delle attività professionali).

È il caso di precisare che dottrina e giurisprudenza sono perfettamente concordi che l’attività professionale è profondamente diversa dall’attività imprenditoriale in quanto la prima si fonda sulla prestazione d’opera intellettuale, sulla consulenza svolta dal professionista “c.d. intuitu personae”. A differenza dell’impresa, l’organizzazione dello studio è considerata accessoria e di mero aiuto alla prestazione professionale.

 

Ma quali sono le principali differenze derivanti dalla determinazione del reddito di impresa per le STP rispetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo?

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