Lavori antisismici: detrazione su immobili destinati alla locazione
di Raffaele PellinoI soggetti Ires possono fruire del c.d. “sisma bonus” anche per gli interventi antisismici realizzati su immobili non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della risoluzione 22/E/2018.
Nel caso di specie la società istante, proprietaria di un edificio situato in un comune classificato in zona sismica 3, dichiara di voler effettuare alcuni interventi volti ad ottenere una riduzione di due classi del rischio sismico. Tuttavia, le unità immobiliari risultanti dalla ristrutturazione saranno in parte adibite ad uffici della stessa società ed in parte trasformate in abitazioni residenziali.
Ciò detto, il contribuente chiede all’Agenzia se gli interventi che intende porre in essere possano beneficiare del c.d. “sisma bonus” in quanto le unità immobiliari risultanti dalla ristrutturazione saranno destinate alla locazione (abitativa e commerciale) e non all’utilizzo diretto ai fini produttivi da parte della società.
Nel rispondere alla richiesta dell’istante, l’Agenzia delle entrate preliminarmente ricorda che l’articolo 16, comma 1-bis, D.L. 63/2013 – da ultimo modificato dalla L. 232/2016 – prevede alcune particolarità per gli interventi relativi l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici di cui alla lettera i) dell’articolo 16-bis Tuir.
Nello specifico, in base il comma 1-bis, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 riguardanti interventi relativi l’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie siano state attivate dopo il 01/01/2017, su edifici adibiti ad abitazione o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’OPCM 3274/2003, spetta una detrazione pari al 50% “fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno”.
Inoltre, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui al suddetto comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica “3” di cui all’OPCM n. 3274/2003 (articolo 16, comma 1-ter, D.L. 63/2013).
La detrazione – poi – spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta, qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Laddove, invece, dall’intervento derivi il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% (articolo 16, comma 1-quater del D.L. 63/2013).
Sempre in materia, l’Agenzia richiama i chiarimenti forniti con la circolare 29/E/2013; viene, infatti ricordato che le unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili sono individuate con un duplice criterio:
- la localizzazione “territoriale” in zone sismiche ad alta pericolosità (gli edifici devono ricadere nelle zone sismiche individuate con i codici 1 e 2 – oggi anche 3 – nell’allegato A dell’OPCM 3274/2003);
- il tipo di utilizzo: rileva che la costruzione sia adibita “ad abitazione principale o ad attività produttive” (ad oggi anche a fini residenziali “diversi” dall’abitazione principale), con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone.
Con specifico riguardo alle “costruzioni adibite ad attività produttive“, la citata circolare precisa che si intendono per tali le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
In ordine ai beneficiari dell’agevolazione, il documento di prassi chiarisce, infine, che possono usufruire della detrazione anche i soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo.
Ciò premesso, considerato che la norma non pone alcun ulteriore “vincolo” di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, l’Agenzia ritiene che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso “ampio”, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio.
Ne consegue che il “sisma-bonus” può essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.
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20 Marzo 2018 a 7:08
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