I lavori in corso su ordinazione nella bozza del nuovo OIC 23
di Luca MambrinAnche il principio contabile OIC 23, che ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione dei lavori incorso su ordinazione, al pari di altri principi contabili, è oggetto di revisione da parte dell’OIC per tener conto:
- delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE;
- del coordinamento con altri principi contabili;
- dell’eliminazione di ridondanze che possono ingenerare confusione con rischio di confondere sulla regola applicabile.
Nella bozza del principio contabile sono state confermate le regole in tema di contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, dove si prevede l’applicazione del criterio della percentuale di completamento al verificarsi di determinate condizioni, e l’applicazione del criterio della commessa completata in caso contrario.
Il criterio della percentuale di completamento è senza dubbio il criterio preferito dall’OIC, anzi, è il criterio che l’OIC impone per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale nel rispetto delle condizioni previste, in quanto:
- soddisfa il principio della competenza economica, perché consente la rilevazione dei costi, dei ricavi e del risultato di commessa negli esercizi in cui i lavori sono eseguiti;
- non viola il principio della prudenza e della realizzazione in quanto vi è un diritto al ricavo (corrispettivo) maturato derivante dall’esistenza di un contratto, ovvero dall’obbligo del committente di pagare il corrispettivo;
- in ossequio al requisito della “ragionevole certezza”, impone di tenere conto delle difficoltà a stimare la percentuale di maturazione del corrispettivo e le prevedibili contestazioni del committente.
Il criterio si basa sull’assunto che i ricavi di commessa maturano con ragionevole certezza e sono iscritti in bilancio man mano che i lavori sono eseguiti, consentendo così di assegnare quote di risultato economico agli esercizi nei quali la produzione viene ottenuta e, di conseguenza, la corretta rappresentazione in bilancio dei risultati dell’appaltatore in ciascun esercizio.
Il criterio della commessa completata, invece, comporta la valutazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione non in base al corrispettivo contrattuale previsto, bensì al minore fra il costo e il presumibile valore di realizzo, secondo la regola generale di valutazione delle rimanenze di cui al n. 9, comma 1, dell’articolo 2426 del codice civile. Il riconoscimento dei ricavi di commessa e dell’utile di commessa avviene al completamento della stessa, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato o ai servizi resi.
Il criterio della commessa completata, presenta il vantaggio di determinare il risultato della commessa sulla base di dati consuntivi, e non in base alla previsione dei ricavi da conseguire e dei costi da sostenere; tuttavia ha lo svantaggio di non consentire il riconoscimento del risultato della commessa in base allo stato di avanzamento dei lavori già eseguiti, generando dunque andamenti irregolari dei risultati d’esercizio, in quanto la rilevazione degli stessi avviene solo al completamento della commessa senza riflettere l’attività svolta dall’appaltatore.
Il D.Lgs. ha sostituito il principio della funzione economica con il principio della sostanza economica; pertanto, la nuova versione in bozza dell’OIC 23 esplicita meglio, rispetto alla versione del 2014, che, nel caso di applicazione del criterio della commessa completata, i ricavi e il margine della commessa sono rilevati soltanto alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene realizzato precisando poi le condizioni al verificarsi delle quali si considera avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici, ovverosia quando:
- la costruzione del bene sia stata completata ed il bene accettato dal committente;
- i collaudi siano stati effettuati con esito positivo, mentre nel caso in cui il collaudo viene procrastinato per cause non dipendenti dall’appaltatore, il contratto si può considerare completato, purché vengano rispettate le altre condizioni e la richiesta di collaudo sia documentata;
- eventuali costi da sostenere dopo il completamento siano di entità non significativa e siano comunque stanziati;
- gli eventuali effetti relativi a situazioni d’incertezza connessi con tali commesse, ancora presenti nonostante la costruzione sia stata completata, possano essere stimati con ragionevolezza e sia possibile effettuare per essi appropriati stanziamenti.
Sono state inoltre previste specifiche indicazioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, e per le micro-imprese, ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile, in presenza di specificità della disciplina di bilancio alla luce delle modifiche normative introdotte.
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19 Ottobre 2016 a 11:11
Viene indicato che l’avviamento non sarà più capitalizzabile!!!!