22 Marzo 2024

Lavori non ultimati: le nuove spese di completamento escluse dalla sanatoria fiscale

di Silvio Rivetti
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La scheda di FISCOPRATICO

La fase “declinante” dell’epopea del superbonus, con il progressivo abbandono della roboante aliquota di detrazione del 110% e l’avviarsi del maxi-beneficio verso i più ordinari approdi agevolativi del 70% nell’anno 2024 e del 65% nel 2025, porta ancora con sé i nodi, spesso irrisolti, delle opere non ancora ultimate nei numerosissimi cantieri rimasti fermi, quando non abbandonati.

Per mettere in sicurezza questa polveriera, il legislatore ha ritenuto opportuno predisporre un utile salvacondotto fiscale: sancendo, con la previsione dell’articolo 1, D.L. 212/2023, una speciale sanatoria quanto agli interventi eleggibili al superbonus, perché già oggetto di opzioni di cessione e sconto sulla base di Sal correttamente redatti, ai sensi del comma 1-bis, dell’articolo 121, D.L. 34/2020, predisposti fino alla data del 31.12.2023. In relazione a tali interventi, con puro spirito condonale, il legislatore ha così statuito che, laddove i lavori non risultino ultimati, e quand’anche non risulti raggiunta la soglia di efficientamento energetico del doppio salto di classe energetica degli edifici, il recupero dei vantaggi fiscali goduti non potrà avere luogo (pur dovendosi confermare la responsabilità tributaria dei contribuenti e degli eventuali soggetti concorrenti nelle violazioni nel caso in cui, anche nelle operazioni ricadenti nell’ambito della sanatoria in parola, emerga l’insussistenza degli altri requisiti che danno diritto alle detrazioni d’imposta, come previsto dall’articolo 121, commi 4, 5 e 6, D.L. 34/2020).

In questo quadro, dalle tinte decisamente più rosee rispetto al pregresso, è tuttavia da segnalare la permanenza di alcune situazioni critiche. Limitandosi all’esame, in questa sede, delle sole possibili problematiche esistenti sul piano tributario (per risultare del tutto estranei ai temi di sanatoria fiscale qui in analisi i profili civilistici, riguardanti le eventuali responsabilità delle imprese appaltatrici per inadempimento o per lavori eseguiti non a regola d’arte), è da notare che l’intervento condonale varato dal legislatore non risolve il duplice problema sostanziale, da un lato dei lavori interrotti su edifici ancora ostaggio di ponteggi e materiali edilizi da cantiere aperto, dall’altro delle spese sin qui sostenute inutilmente.

Se è evidente che molti contribuenti si adopereranno per far ripartire i cantieri rimasti fermi, magari appaltando i lavori residui a nuove imprese appaltatrici, è da chiedersi se la prosecuzione dei lavori post 31.12.2023 non rischi di vanificare l’efficacia della sanatoria citata, nella malaugurata circostanza in cui, anche il nuovo appaltatore, non riesca a concludere gli interventi.

Per quanto manchino indicazioni sul punto da parte della prassi erariale, pare si possa sostenere che l’articolo 1, D.L. 212/2023, “scudi” dalle riprese fiscali le spese oggetto di Sal fino al 31.12.2023 in ogni caso, stante la formulazione testuale della norma che non condiziona i suoi effetti salvifici alla sospensione tout court dei lavori. Vi è dunque da chiedersi quid iuris quanto alle nuove spese sostenute, nel caso, vanamente, dopo la data spartiacque del 31.12.2023, e dunque negli anni 2024 e 2025: potendosi concludere che, solo per esse, troverebbe applicazione la regola generale, per cui il contribuente è legittimato a fruire dei benefici fiscali, purché i lavori vengano ultimati, rispondendosi in caso contrario del relativo debito d’imposta (e delle correlate sanzioni), per essere ingiustificati i bonus goduti. In tali casi estremi, ma plausibili in più di una circostanza, possono ipotizzarsi diversi scenari.

Il contribuente potrebbe decidere di riversare al Fisco le maggiori imposte non versate per effetto delle detrazioni non spettanti, mediante ravvedimento operoso (con conseguente riduzione delle sanzioni); per poi valutare l’opportunità di rivalersi in sede civile nei confronti della nuova impresa appaltatrice, a sua volta inadempiente. In caso di interventi condominiali, i contribuenti condòmini potrebbero, inoltre, allinearsi ai suggerimenti proposti al punto 6 della circolare n. 33/E/2022, e, nel caso in cui avessero proceduto per esempio a esercitare nuove opzioni di sconto in fattura per le spese di completamento lavori a partire dall’1.1.2024, segnalare alla competente Direzione provinciale delle Entrate il dolo o la colpa grave dell’impresa neoaffidataria dei lavori, emergenti dallo stesso inadempimento di questa; per avere la detta impresa, nella consapevolezza di non portare a termine gli interventi, comunque utilizzato in compensazione crediti non spettanti. In questo modo, i condòmini potrebbero attivare la responsabilità solidale del fornitore nell’intero debito d’imposta, ai sensi dell’articolo 121, comma 6, D.L. 34/2020; per eccepire poi, eventualmente in giudizio, che la responsabilità per l’intero in capo all’impresa tenuta in solido è da assumersi prioritaria rispetto alla responsabilità pro-quota di ciascun condòmino. In ogni caso, poi, il contribuente potrebbe invocare l’esimente dell’articolo 6 comma 3, D.Lgs. 472/1997, eccependo l’inapplicabilità nei suoi confronti delle sanzioni per essere stato determinato, il mancato pagamento delle imposte, da un fatto addebitabile esclusivamente all’impresa terza: purché tale fatto, qualificabile come illecito (a titolo per esempio di truffa, anche ai danni dello Stato), sia stato previamente denunciato all’autorità giudiziaria.