Lavoro all’estero e retribuzioni convenzionali
di Ennio VialEsaminiamo il caso di un soggetto fiscalmente residente in Italia che svolge una attività di lavoro dipendente all’estero per un datore di lavoro estero.
Il reddito di lavoro dipendente, ancorché derivante da un rapporto di lavoro con un soggetto non residente, sarà tassato in Italia secondo il principio dell’articolo 3 Tuir, che prevede una tassazione su base mondiale in capo ai soggetti residenti.
Nel rispetto di determinati requisiti, però, è possibile utilizzare come base imponibile, in luogo dell’effettiva retribuzione percepita, le c.d. retribuzioni convenzionali. Si pensi al caso seguente.
Tizio, residente in Italia per tutto il 2019, ha lavorato da gennaio ad aprile e poi ancora da settembre a dicembre 2019 in Austria per una società ivi residente. Tizio rientrava in Italia ogni weekend.
Sicuramente, l’importo percepito dalla società austriaca come lavoratore dipendente (50.000 euro), dovrà essere dichiarato in Italia in base all’articolo 3 Tuir, che tassa i soggetti residenti in Italia sui redditi ovunque prodotti. Sarà poi riconosciuto un credito per le imposte effettivamente subite in Austria ai sensi dell’articolo 165.
In merito all’utilizzo delle retribuzioni convenzionali, si segnala quanto segue.
L’articolo 51, comma 8-bis, stabilisce che “in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 ”.
Il D.M. 11.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 01.01.2020, ha infatti fissato le retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 4 D.L. 317/1987, applicabili nel 2020 ai lavoratori dipendenti operanti all’estero. E, ancora prima, il Decreto 21.12.2018, in G.U. il 17.01.2019 ha fissato le retribuzioni convenzionali applicabili al 2019.
Tale disciplina, tuttavia, è applicabile solo se si verificano contemporaneamente i presupposti di seguito illustrati:
- la persona fisica deve essere fiscalmente residente in Italia. La risoluzione 92/E/2009 ha confermato che la norma si rivolge esclusivamente ai lavoratori dipendenti che risultano fiscalmente residenti in Italia nel periodo in cui prestano l’attività lavorativa all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro;
- la persona intrattiene un rapporto di lavoro dipendente;
- il lavoro deve essere prestato all’estero in via continuativa. L’incarico di lavoro deve essere stabile ovvero permanente e, comunque, non di tipo occasionale;
- il lavoro deve essere oggetto esclusivo del rapporto. In merito all’esclusività del rapporto, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale requisito si realizza quando lo specifico contratto di lavoro preveda che la prestazione dell’attività lavorativa sia svolta integralmente all’estero. La prestazione di lavoro all’estero deve costituire quindi l’unica ed esclusiva mansione affidata al dipendente e non deve configurarsi come accessoria o strumentale rispetto allo svolgimento delle normali mansioni svolte in Italia;
- il dipendente, nell’arco di dodici mesi, deve soggiornare all’estero per un periodo superiore a 183 giorni. L’Agenzia delle Entrate (circolare 207/E/2000) ha precisato che il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo, essendo sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 nell’arco di dodici mesi. Con l’espressione “nell’arco di dodici mesi” non si deve far riferimento al periodo d’imposta, ma alla permanenza del lavoratore all’estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari. Per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.
Nell’ipotesi in cui operino le condizioni suesposte, il contribuente può applicare le retribuzioni convenzionali che molte volte sono di importo inferiore rispetto all’effettiva retribuzione. Si badi, altresì, che nella ragionevole ipotesi di utilizzo di retribuzioni convenzionali di importo inferiore rispetto a quanto effettivamente percepito, anche il credito per le imposte pagate all’estero dovrà essere ragguagliato in proporzione ai sensi dell’articolo 165, comma 10.
Al riguardo, si ricorda che la risoluzione 48/E/2013 ha chiarito che il credito per le imposte pagate all’estero deve essere ragguagliato al rapporto tra la retribuzione convenzionale e la retribuzione effettiva estera ricalcolata con i criteri italiani.
24 Luglio 2020 a 9:11
C’è qualcosa che non mi quadra per le retribuzioni convenzionali per chi lavora all’estero… sembrerebbe una modalità favorevole per il contribuente tuttavia spesso è peggiorativa… per esempio settore industria con fasce di reddito.. a parte stipendi MOLTO alti, la retribuzione convenzionale è sempre pari al limite maggiore della fascia di reddito quindi giocoforza maggiore dello stipendio effettivo… non solo: chi ha stipendi lordi decisamente bassi poi è assolutamente penalizzato… cosa sbaglio?
29 Luglio 2020 a 19:10
Lo scopo della retribuzione convenzionale è sicuramente, nelle intenzioni del legislatore, quello di agevolare il dipendente. E ciò lo si desume anche dal fatto, peraltro ricordato anche dalla C.M. 207/2000, che nella retribuzione convenzionale non rientrano i fringe benefit in natura.
Generalmente, per favorire il trasferimento all’estero del proprio personale dipendente, è frequente che l’azienda offra anche incentivi in natura, primo fra tutti l’utilizzo dell’abitazione. Inoltre, il distacco di lungo periodo all’estero viene spesso compensato con retribuzioni più elevate rispetto alla media. Spesso, quando ci si trova a valutare le retribuzioni convenzionali, si incontra una base imponibile ridotta rispetto a quella effettiva.
Purtroppo non mancano anche i casi opposti nei quali si è imbattuta la lettrice.
Può infatti, accadere di incappare nella spiacevolissima situazione in cui la retribuzione convenzionale risulti più elevata di quella effettiva. In questo caso l’applicazione letterale delle norma comporterebbe una tassazione su di un importo più elevato di quello effettivo, per cui di fatto, la logica agevolativa si trasformerebbe in una ingiustificata penalizzazione. Che il caso proposto dalla lettrice sia tutt’altro che infrequente lo prova anche la sentenza n. 67 del 3 marzo 2015 CTP Macerata dove il contribuente si è scontrato con l’Agenzia che voleva applicare la retribuzione convenzionale più alta di quella effettiva. Ebbene, in quella occasione i giudici hanno affermato che la tassazione non può che avvenire sulla base di un reddito effettivamente percepito e non sulla base di una retribuzione convenzionale nel caso in cui questa risultasse più elevata.
31 Luglio 2020 a 18:36
il lavoro dipendente all’estero deve essere inserito nel qudro RC o solo nel quadro CE?
grazie
3 Agosto 2020 a 12:52
Il lavoro dipendente all’estero dovrà essere dichiarato nel quadro RC dove, ovviamente, non troveranno indicazione le ritenute subite all’estero che invece confluiranno nel quadro CE.
10 Marzo 2021 a 11:33
Buon giorno,
Vi scrivo perché sto avendo non poche problematiche con l’INPS che continua a liquidarmi la disoccupazione mettendomi in settori non coerenti con la mia posizione lavorativa con la conseguenza di ricevere un compenso non congruo. Io sono un dirigente con la qualifica di General Manager. In una prima istanza l’INPS mi ha inserito negli impiegati con funzioni direttive nel settore commercio. Dopo aver contestato questa decisione , mi hanno inserito nella sezione Quadri Valori (di cui non so la funzionalità) settore commercio, continuando ad ignorare la mia richiesta di essere inserito nel settore dirigenti come per logica. Potreste dirmi a cosa serve la sezione quadro valori e perché mi hanno inserito
In questa categoria ? Grazie mille
10 Gennaio 2021 a 22:23
E nel caso di cittadino residente in Italia sia civilmente che fiscalmente con P.iva forfettaria per Ecommerce, come ci si comporta se esso si domicilia in paese Unione Europea e volesse creare li un punto di stoccaggio merce per sviluppare L attività in quel territorio ?
28 Gennaio 2021 a 15:09
come si stabilisce se l’attività rientra tra i settori lavorativi per i quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha previsto l’applicazione delle retribuzioni convenzionali? In particolare il settore commercio comprende anche le attività relative al pubblici esercizi per cui è possibile applicare le retribuzioni convenzionali ad un contribuente che svolge l’attività di cameriere?