Il lavoro sportivo dilettantistico dopo le recenti novità – II° parte
di Guido MartinelliLa funzione dell’articolo 1, comma 358, Legge di Bilancio 2018 era duplice: da un lato individuare in maniera indiscutibile quali fossero le tipologie di attività che rientrassero nel concetto di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e, dall’altro, confermare l’orientamento giurisprudenziale e amministrativo secondo il quale sarebbe stato possibile riconoscere compensi privi di tutela previdenziale anche ai lavoratori dei sodalizi sportivi dilettantistici non lucrativi.
La conseguenza negativa sarebbe stata che anche per quelle prestazioni con causa non riconducibile ad una prestazione lavorativa (essendo prevalente l’aspetto ludico, inter associativo, di condivisione delle finalità della associazione) ci saremmo comunque trovati di fronte ad una prestazione inquadrata come co.co.co. con conseguente applicazione della disciplina amministrativa prevista per tale fattispecie (vedi comunicazione al centro per l’impiego, iscrizione nel libro unico e cedolino paga).
La prima considerazione da fare alla luce della abrogazione della norma citata in premessa appare essere se a questo si debba o meno dare un significato. Ossia sarà possibile sostenere che la volontà del legislatore, cancellando questa norma, sia stata quella di escludere che l’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir sia come tale applicabile a prestazioni continuative di lavoro autonomo?
Questa è proprio la tesi a cui fa riferimento la decisione della Corte d’Appello di Roma commentata nel precedente contributo e che, evidentemente, non è escludibile a priori.
Ma, forse, appare utile fare una piccola “storia” della disciplina dei compensi per attività sportive dilettantistiche.
Negli anni ’70 l’emolumento per attività sportiva era riserva quasi esclusiva di coloro i quali furono poi inquadrati nella L. 91/1981 quali professionisti sportivi. Ben presto, però, ci si rese conto che anche nel rimanente mondo del dilettantismo iniziavano a essere riconosciuti compensi per disciplinare i quali il legislatore fiscale emanò la L. 80/1986, oggi abrogata.
Questa riconosceva la possibilità di erogare “rimborsi spese forfettari e indennità di trasferta” in occasione della effettiva partecipazione a eventi sportivi. Per lungo tempo si discusse (e il problema non fu mai definitivamente risolto) se nel concetto di evento sportivo potessero essere ricondotte anche le partecipazioni agli allenamenti. La parte eccedente tali massimali (sessantamila lire al giorno) veniva regolarmente tassata.
Venne, poi, la L. 133/1999. Veniva stabilito un massimale annuo di compenso (l’ammontare finale era di dieci milioni di lire) esentasse al di sopra del quale la prestazione veniva considerata collaborazione coordinata e continuativa e regolarmente assoggettata a ritenute fiscali, previdenziali e assicurative. Se, vigente la L. 80/1986, lo sportivo aveva l’onere di documentare l’effettiva pratica sportiva e partecipazione all’attività, al fine di poter ottenere i gettoni “esentasse”, ora il “compenso” veniva, o meglio, poteva essere riconosciuto, anche in assenza di prova della effettiva attività sportiva svolta.
La L.133/1999 fu novellata dalla legge 342/2000 che diede origine all’attuale articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir sui compensi sportivi.
Da qui iniziarono i problemi interpretativi della norma.
Infatti, fino al 2000, tutti gli sportivi dilettanti, compresi gli atleti, che percepivano compensi superiori ai dieci milioni di lire erano regolarmente inquadrati come lavoratori (nella forma della collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 c.p.c.) con regolari versamenti previdenziali e assicurativi.
All’epoca (io, purtroppo per me, già operavo nel settore da tempo) senza apparenti problematiche giuridiche od economiche. Al di sotto della cifra indicata veniva ritenuto una sorta di indennizzo per l’impegno sportivo, al di sopra veniva ritenuto vera e propria attività lavorativa tutelata sotto ogni profilo.
La legge che trasportò nel nuovo millennio la disciplina dei compensi sportivi scelse la strada di collocarli, sotto il profilo fiscale, tra i “redditi diversi” senza adottare alcuna limitazione alla qualificazione degli stessi. Infatti il combinato disposto di cui agli articoli 67 e 69 Tuir e delle precedenti normative sopra citate disciplina, sotto il profilo fiscale, diversamente il compenso sulla base del suo ammontare ma, indipendentemente dal suo importo, anche milionario, rimane qualificato come reddito diverso.
Ne conseguì che l’Inps e l’Inail cessarono di riscuotere i loro contributi, indipendentemente dall’ammontare del compenso, in quanto era venuto meno il presupposto giuridico (reddito da lavoro) che giustificava il loro intervento.
Fino al 2005 si visse nel limbo, ossia fino a quando non fu emanato, nel marzo di quell’anno, il famoso decreto (D.M. 15.03.2005) che, ridisegnando le categorie dei soggetti da inquadrare presso l’allora attiva Enpals, ci collocò anche le categorie dei lavoratori dello sport dilettantistico con l’unica eccezione degli atleti.
Da quel momento si scatenò un copiosa produzione di prassi amministrativa e di giurisprudenza finalizzata a chiarire se i lavoratori dello sport dovessero essere inquadrati con una formula giuridica di lavoro autonomo o subordinato (con conseguente aggravio di contribuzione fiscale, previdenziale o assicurativa), oppure se fossero tutti comunque inquadrabili tra i redditi diversi e quindi si potesse riconoscere loro il compenso sportivo non assoggettato a coperture previdenziali e assicurative indipendentemente dalla causa del loro rapporto.
Purtroppo, dopo 13 anni, siamo tornati a questo punto.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione: