4 Aprile 2018

L’avviamento nell’OIC 24

di EVOLUTION
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L’OIC 24 tra le immobilizzazioni immateriali identifica anche l’avviamento definendolo come l’attitudine di un’azienda a produrre utili. L’avviamento, da classificare alla voce B.I.5 dell’attivo dello stato patrimoniale, rientra tra le immobilizzazioni immateriali e, come tale, si caratterizza dalla mancanza di tangibilità.
A partire dai bilanci dell’anno solare 2016 – precisamente, dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2016 – entra in vigore il nuovo testo del n. 6), dell’articolo 2426, cod. civ., in tema di iscrizione in bilancio e di ammortamento dell’avviamento.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Bilancio e contabilità”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza il nuovo OIC 24 e l’art. 2426 c.c. alla luce dei cambiamenti apportati nella disciplina dell’avviamento.

Nella nuova versione dell’OIC 24 viene fornita una definizione di avviamento che non considera più la produzione di utili in misura superiore a quella ordinaria (cosiddetto “extra reddito”) come condizione preliminare per la sua iscrizione in bilancio, in quanto tale extra reddito rappresenta una delle caratteristiche che possono giustificarne l’iscrizione, ma ce ne possono essere anche altre.

Inoltre, non vi è la previsione che vi possa essere stato un “cattivo affare” qualora l’importo pagato per l’acquisizione dell’azienda ecceda la sommatoria dei valori dei beni che la compongono.

Con il D.Lgs 139/2015, sono state apportate le seguenti variazioni:

  • la modifica della disciplina della vita utile e dell’ammortamento dell’avviamento.

Il nuovo articolo 2426 del codice civile, al comma 6, prevede che “l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni”.

Secondo la nuova disposizione si dovrà prima di tutto stimare la vita utile dell’avviamento. Nei casi, che dovranno essere “eccezionali”, in cui non sarà possibile determinare la vita utile, si potrà convenzionalmente ammortizzare l’avviamento entro un periodo massimo di dieci anni. Mentre la disposizione previgente stabiliva invece che l’avviamento dovesse essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.

Inoltre, Il nuovo OIC 24 integra la normativa civilistica stabilendo che se la vita utile è stimata in un periodo superiore a 10 anni, occorrono fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima, e in ogni la vita utile non può superare i 20 anni.

La novità sta nel fatto che rispetto all’approccio precedente vi è stata un’inversione nel processo di stima della vita utile dell’avviamento.

  • la possibilità di scelta da parte della società di disapplicare le nuove disposizioni per gli avviamenti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Le società che si avvalgono dell’applicazione prospettica continuano quindi a mantenere gli avviamenti preesistenti contabilizzati in conformità alla precedente disciplina, facendo menzione in nota integrativa dell’esercizio di tale facoltà.

  • l’integrazione all’articolo 2426 cod. civ., aggiungendo che questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento.

La nuova versione del principio OIC 24, in merito alla prima applicazione, prevede che le disposizioni relative all’ammortamento dell’avviamento devo essere applicate retroattivamente, secondo le regole indicate nell’OIC 29; tuttavia, è consentito, mediante un’opzione indicazione in Nota integrativa, l’applicazione prospettica dei nuovi criteri di ammortamento dell’avviamento. Ciò significa che nei bilanci 2016 sarà consentito applicare i nuovi criteri solo per gli avviamenti intrapresi dal 2016 e proseguire la contabilizzazione secondo la disciplina ed il principio contabile precedenti per gli avviamenti già in essere.

Occorre precisare che l’avviamento, in riferimento all’emendamento pubblicato nel dicembre 2017, non è incluso tra le immobilizzazioni immateriali oggetto di rivalutazione.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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