Le agevolazioni cumulabili con super e iper ammortamenti
di Debora ReverberiLa disciplina dell’iper ammortamento trae origine da quella del super ammortamento, rappresentando l’iper un “rafforzamento” del super.
Tale potenziamento ha l’obiettivo di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, che possiedano caratteristiche tecniche e requisiti di interconnessione tali da essere funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi secondo il modello “Impresa 4.0”.
Trattandosi di misure agevolative entrambe consistenti nella maggiorazione del costo di acquisizione, seppure con aliquote sensibilmente differenti (+ 30% super ammortamento, + 150% iper ammortamento beni materiali e beni immateriali embedded, + 40% beni immateriali stand alone), di determinati beni nuovi ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è espressamente esclusa dalla circolare AdE 4/E/2017, al paragrafo 6.4, la possibilità di cumulo dell’iper col super ammortamento con riferimento al medesimo investimento.
La cumulabilità di super e iper ammortamento con altre misure di favore è invece espressamente prevista nell’ambito delle modalità di fruizione, rispettivamente ai paragrafi 5.4 e 6.4 della circolare 4/E/2017: la maggiorazione del costo di acquisizione del bene, in quanto misura generale, deve infatti ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le relative norme non prevedano un espresso divieto di cumulo con le misure generali.
Nella “Guida agli investimenti” pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico e disponibile sul proprio sito internet vengono riepilogati gli incentivi fiscali a supporto del Piano Nazionale Impresa 4.0 (già Industria 4.0) come insieme di misure organiche e complementari in grado di favorire gli investimenti per l’innovazione e la competitività, prevedendone espressamente la reciproca cumulabilità:
- Iper e super ammortamento;
- Nuova Sabatini;
- Credito d’imposta R&S;
- Patent box;
- Fondo centrale di garanzia;
- Contratti di sviluppo;
- Accordi per l’innovazione;
- Credito d’imposta formazione 4.0;
- Incentivi ad investimenti in start up e PMI innovative.
In aggiunta alla cumulabilità con gli incentivi contenuti nel Piano Impresa 4.0 specifiche disposizioni prevedono la possibilità di cumulo di super e iper ammortamenti con altre misure agevolative.
Con la risoluzione 118/E/2017 l’Agenzia delle entrate ha espressamente stabilito l’ammissibilità di cumulo con il super ammortamento del credito d’imposta riconosciuto alle strutture ricettive relativamente alle spese di riqualificazione e accessibilità, introdotto dall’articolo 10 D.L. 83/2014, convertito con modificazioni dalla L. 106/2014 (c.d. “bonus riqualificazione alberghi”).
Malgrado la presenza di un divieto generale di cumulo del “bonus riqualificazione alberghi”, contenuto nell’articolo 3, comma 3, D.M. 07.05.2015 “in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale”, a parere dell’Agenzia delle entrate è ammessa la cumulabilità con la maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.
Il divieto generale non è infatti suscettibile di un’interpretazione estensiva ad una misura, come il super ammortamento, che persegue finalità del tutto diverse e non è alternativa al bonus, sebbene le spese ammissibili del “bonus riqualificazione alberghi” e del super ammortamento possano incidentalmente coincidere.
Il Gestore Servizi Energetici, nell’ambito delle risposte alle FAQ pubblicate sul proprio sito internet il 9/10/2018, si è espresso in materia di cumulabilità del super e dell’iper ammortamento con gli incentivi riconosciuti alle imprese per le energie rinnovabili diverse dal fotovoltaico: eolico, idrico, biogas, geotermia, solare termodinamico, etc.
Il D.M. 06.07.2012 e il D.M. 23.06.2016 contengono espressamente un divieto generale di cumulabilità di tali meccanismi di incentivazione con altri incentivi pubblici “fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 26 del D. Lgs. n. 28/2011”.
In deroga alla regola generale il G.S.E. ha affermato la piena cumulabilità tra gli incentivi per la produzione di energie rinnovabili diverse dalle fotovoltaiche e super e iper ammortamento: l’opzione di cumulabilità è contenuta nell’ articolo 26, comma 3, lett. c), D.Lgs. 28/2011, che prevede espressamente che gli incentivi possano essere cumulabili con le misure di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.
Il super e l’iper ammortamento costituiscono infatti una misura fiscale atta a incidere in diminuzione sul reddito imponibile, quindi sono sostanzialmente equiparabili a una detassazione del reddito di impresa riguardante l’acquisto di beni strumentali: possono pertanto ritenersi compatibili con le condizioni di cumulabilità.