28 Dicembre 2018

Le agevolazioni fiscali per chi investe in start-up innovative

di Gennaro Napolitano
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La definizione di start-up innovativa è contenuta nell’articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012, a mente del quale è tale la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e che possiede i seguenti requisiti:

  • è costituita da non più di sessanta mesi,
  • è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia,
  • a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro,
  • non distribuisce, e non ha distribuito, utili,
  • ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico,
  • la sua costituzione non deve essere il frutto di fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda.

La società, inoltre, deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

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