Le agevolazioni fiscali per l’automotive aziendale
di Davide De GiorgiCon l’approvazione della c.d. Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) il Legislatore nazionale ha confermato la possibilità di effettuare, per imprese, professionisti e titolari di partita Iva più in generale, maggiori ammortamenti fiscali fino al 140 per cento.
L’agevolazione fiscale ha valenza “temporanea”, nel senso che è applicabile solo per i soggetti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
In tal caso, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisto è maggiorato del 40 per cento, consentendo così l’imputazione al periodo d’imposta di maggiori quote, e di guisa, la possibilità di effettuare una maggiore deduzione fiscale.
La nuova agevolazione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali “minori” e cioè quei beni strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, ad investimenti in fabbricati e costruzioni, ed agli investimenti in beni espressamente indicati all’allegato n. 3 della c.d. Legge di stabilità 2016.
Il Legislatore ha esteso i confini applicativi dell’agevolazione suddetta anche al mondo del c.d. automotive aziendale, riscrivendo implicitamente (e seppur per un periodo limitato) l’articolo 164, comma 1, lettera b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. Tuir.
La novella per come è scritta potrebbe rivelarsi foriera di diverse interpretazioni con differenti effetti per aziende e professionisti.
Il riferimento ondivago al “limite” infatti potrebbe essere applicato, in base alla diversa lettura della norma, sia alla percentuale di deducibilità fino ad oggi del 20% (aumentando per l’effetto fino al 60%), sia al limite di costo fiscalmente riconosciuto, ad oggi pari ad euro 18.075,99 (aumentando per l’effetto fino ad euro 25.306,38) sia in taluni casi ad entrambe in maniera congiunta.
Anche a seguito dei chiarimenti di Telefisco 2016, si ritiene coerente con la logica dell’agevolazione la seconda tesi che valida l’aumento del costo fiscalmente riconosciuto, portandolo ad euro 25.306,38 al quale verrà poi applicata la percentuale di deducibilità del 20 per cento.
Sulla base di una lettura estensiva del riferimento all’articolo 164, comma 1, lettera b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. Tuir, che includa anche la successiva lett. b-bis, i nuovi “super” ammortamenti auto si dovrebbero poter applicare anche alle auto aziendali in benefit.
Tuttavia, l’interpretazione estensiva data potrebbe essere foriera di critiche in quanto, in questo caso, non vi è il “limite” economico di riferimento.
Il beneficio è esteso anche ad agenti e rappresentanti di commercio. Questi soggetti, che fino a questo momento potevano dedurre i costi di acquisto dell’auto nel limite economico di euro 25.822,84, per gli acquisti effettuati a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 1 dicembre 2016 il costo (limite economico) fiscalmente riconosciuto aumenta del 40 per cento, per un valore pari ad euro 36.151,97. Resta ferma la percentuale di deducibilità da applicare a tale limite che rimane fissata all’80 per cento.
Tutta la nuova disciplina dei “super” ammortamenti, per espressa previsione di legge, non produce effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. Sul punto il Legislatore ha specificato che anche per la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è prevista una sostanziale “neutralizzazione” degli effetti positivi delle nuove e temporanee disposizioni.
Il calcolo dell’acconto dovuto quindi, qualora effettuato con l’applicazione del c.d. metodo storico (alternativo al c.d. metodo previsionale), deve essere effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati benefici.
Il beneficio fiscale non produce effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore.