Le agevolazioni fiscali previste dalla legge sul “Dopo di noi”
di Gennaro NapolitanoLa L. 112/2016 ha introdotto norme in materia di assistenza a sostegno delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per favorirne il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia (legge sul “Dopo di noi”).
Le misure di assistenza, cura e protezione previste dal legislatore sono rivolte al superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno dello stesso.
È grave lo stato di disabilità determinato da una minorazione, singola o plurima che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (cfr. articolo 3, comma 3 e articolo 4, L. 104/1992).
Tra le diverse misure di supporto vi sono anche numerose agevolazioni fiscali volte a incentivare, da un lato, l’istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali, e, dall’altro, le erogazioni da parte di soggetti privati e la stipula di polizze assicurative.
La legge sul “Dopo di noi” ha previsto, innanzitutto, che, a partire dal periodo d’imposta 2016, per i premi versati per i contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a 750 euro.
Sono previste, inoltre, disposizioni di favore per l’istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali.
A tal proposito, si stabilisce che i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione (ex articolo 2645-ter cod. civ.) ovvero destinati a fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di enti del Terzo settore iscritti nella sezione enti filantropici del Registro unico nazionale del Terzo settore, o che operano prevalentemente nel settore della beneficenza, istituiti in favore delle persone con disabilità grave sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni.
È altresì previsto che:
- ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust, dei fondi speciali ovvero dei vincoli di destinazione le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa,
- gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall’imposta di bollo,
- in caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali, i Comuni possono stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria,
- alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali si applicano le detrazioni previste dall’articolo 83, comma 1, secondo periodo, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e le deduzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.
Per l’applicazione delle esenzioni e delle agevolazioni in esame è previsto che il trust, i fondi speciali ovvero il vincolo di destinazione abbiano come finalità esclusiva (da indicare nell’atto istitutivo) l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave.
Inoltre, i benefici in parola operano solo se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti ulteriori condizioni:
- l’istituzione del trust, dei fondi speciali ovvero la costituzione del vincolo di destinazione devono essere fatti per atto pubblico,
- l’atto istitutivo del trust, dei fondi speciali ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione devono identificare, in maniera chiara e univoca, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivere la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave; indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni dei beneficiari; individuare gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore; indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee, del fiduciario o del gestore; individuare il soggetto preposto al controllo degli obblighi di assistenza e cura; stabilire il termine finale della durata del trust, dei fondi speciali ovvero del vincolo di destinazione nella data della morte della persona con disabilità grave; stabilire la destinazione del patrimonio residuo,
- gli esclusivi beneficiari del trust, dei fondi speciali ovvero del vincolo di destinazione devono essere persone con disabilità grave,
- i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust, nei fondi speciali ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali.
In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust, stipulato i fondi speciali ovvero costituito il vincolo di destinazione, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
Al di fuori di tale ipotesi, in caso di morte del beneficiario, il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
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