Le aliquote 2014 per la gestione Ivs degli artigiani e commercianti
di Luca Mambrin
Con la circolare n. 19/2014, l’INPS ha comunicato le nuove aliquote, i minimali e i massimali contributivi applicabili ai soggetti iscritti alla Gestione IVS degli artigiani e commercianti.
I soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi sono:
- i titolari di imprese individuali artigiane, compresi i propri coadiuvanti e coadiutori;
- i titolari di imprese individuali commerciali compresi i propri coadiuvanti e coadiutori;
- i soci di società artigiane e commerciali (snc, soci accomandatari di s.a.s. e soci lavoratori di s.r.l.) tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi, in quanto titolari di una propria posizione assicurativa, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa, quali familiari collaboratori e coadiuvanti (che non siano iscritti come lavoratori dipendenti).
In merito alle aliquote da applicare per l’anno 2014, la circolare 14/2014 dell’INPS ricorda che l’art. 24, comma 22 del D.L. 201/2011, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS debbano essere incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.
Ne consegue che l’aliquota contributiva base per l’anno 2014 è fissata al 22,20%, mentre:
- continuano ad applicarsi, anche per l’anno in corso le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della Legge 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
- per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le aliquote agevolate (riduzione di tre punti percentuali) stabilite dall’art. 1, comma 2, della Legge 233/1990;
- per i soggetti iscritti alla gestione commercianti, l’aliquota base deve essere aumentata dello 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del D.Lgs 207/1996, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
- per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della Legge 488/1999 è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
Per l’anno 2014, quindi, tenendo presente che:
- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.516;
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 76.718;
- il massimale di € 76.718 riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2014, ad € 100.123;
- i contributi per la quota eccedente il reddito minimale di € 15.516 annui sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per l’anno 2014 ad € 46.031; per i redditi superiori a € 46.031 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, come disposto dall’art. 3-ter della Legge 438/19928.
Le aliquote, le agevolazioni previste, il reddito massimale e minimale sono quindi riepilogati nelle seguenti tabelle:
per la gestione artigiani:
REDDITO |
ETA’ SUPERIORE 21 ANNI – ALIQUOTA |
COLLABORATORE ETA’ INFERIORE 21 ANNI – ALIQUOTA |
Da € 15.516 fino a € 46.031 |
22,20% |
19,20% |
Da € 46.031 fino a € 76.718 (o € 100.123 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995). |
23,20% |
20,20% |
Per la gestione commercianti:
REDDITO |
ETA’ SUPERIORE 21 ANNI – ALIQUOTA |
COLLABORATORE ETA’ INFERIORE 21 ANNI – ALIQUOTA |
Da € 15.516 fino a € 46.031 |
22,29% |
19,29% |
Da € 46.031 fino a € 76.718 (o € 100.123 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995). |
23,29% |
20,29% |
Per quanto riguarda termini e modalità di versamento, i soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani commercianti devono effettuare per l’anno 2014 il versamento dei contributi dovuti sul reddito minimale (€ 15.516) calcolati direttamente dall’INPS e suddivisi in quattro rate di importo fisso da pagare a scadenze prestabilite:
- I° rata fissa: 16 maggio 2014;
- II° rata fissa: 20 agosto 2014;
- III° rata fissa: 17 novembre 2014;
- IV° rata fissa: 16 febbraio 2015.
Il versamento a saldo 2013 dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale deve essere invece effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi; entro le medesime date deve essere effettuato anche l’eventuale versamento a titolo di primo e secondo acconto 2014 sul reddito eccedente il minimale.