Le aliquote per l’anno 2016 della Gestione Separata Inps
di Luca MambrinNella recente circolare n. 13/2016 l’INPS ha reso noto le aliquote contributive da applicare per l’anno 2016 agli iscritti alla Gestione Separata Inps; in particolare viene precisato che:
- l’art. 2, co. 57, della Legge n. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2016 al 31%. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
- per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2016, è stabilita al 24%;
- l’art. 1 comma 744 della Legge di Stabilità 2014 aveva previsto già per l’anno 2014 una differenziazione del trattamento previdenziale per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata bloccando l’incremento dell’aliquota previsto dalla Legge 92/2012 e fissandolo al 27,72% solo per i soggetti titolari di partita Iva. Per i soggetti non titolari di partita Iva ed iscritti solo alla Gestione separata (quali ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi, come i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, lavoratori autonomi occasionali che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i venditori porta a porta se i compensi percepiti nell’anno superano l’importo di euro 6.410,26…) viene invece confermato l’aumento dell’aliquota già previsto dalla Legge 92/2012, che per l’anno 2014 era stato fissato al 28,72%;
- un emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione in legge del Decreto “Milleproroghe”, D.L. 192/2014, aveva previsto che anche per il 2015 la misura dell’aliquota dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata INPS venisse “bloccata” al 27% (+ 0,72%) per i lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale titolari di partita IVA;
- l’art. 1 comma 203 della Legge n. 208/2015 ha confermato per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale a fini Iva iscritti alla Gestione separata Inps e non che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, l’aliquota contributiva “bloccata” al 27% anche per l’anno 2016;
- è confermata l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72% (vedi messaggio n. 27090/2007).
Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2016, sono complessivamente fissate come segue:
Liberi professionisti |
Aliquota 2016 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
27,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquota 2016 |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
31,72% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l’anno 2016 è stato fissato ad euro 100.324, mentre il reddito minimale per l’accredito contributivo ammonta ad euro 15.548.
La circolare n. 13/2016 dell’Inps ricorda infine che come disposto dall’art 51 del Tuir le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi a favore dei collaboratori di cui all’art. 50 comma 1 lett. c-bis, i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno d’imposta 2015 (23,50% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 30,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria).