24 Ottobre 2014

Le alternative possibili dopo l’entrata in vigore del nuovo regime forfettario

di Luca Caramaschi
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Deroghiamo alla regola che ci siamo imposti di evitare di parlare della legge di Stabilità fino al momento in cui questa non avrà un’“ossatura” più stabile, per affrontare un tema che ci è stato sottoposto da diversi Lettori e cioè che cosa accadrà ai contribuenti che applicano il
regime dei minimi.
Il
DDL Stabilità 2015 contiene infatti all’
articolo 9, in ben 36 commi, la disciplina del nuovo
regime fiscale agevolato previsto per le
persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni.
A prescindere dalle
caratteristiche proprie di tale regime, che diversamente da quanto accaduto nel recente passato, è un vero regime
forfettario (in quanto il
reddito, oltre che assoggettato ad imposta sostitutiva, viene calcolato in percentuale sull’ammontare dei ricavi o dei compensi), è importante capire bene quali
scelte si profilano per i contribuenti a partire dal periodo d’imposta
2015; in particolare per quelli che fino al 2014 hanno applicato gli
altri regimi semplificati sinora previsti dal legislatore tributario.
In particolare, per quanti stanno tuttora applicando i
regimi semplificati occorre, in un’ottica di
pianificazione fiscale, già pensare a ciò che potranno fare a partire dal
1° gennaio 2015 e quali sono le opzioni che si presentano loro davanti.
I commi che l’articolo 9 del disegno di legge
Stabilità 2015 dedica a questo tema sono quelli che vanno da 32 a 35.
Nello specifico, al
comma 32 viene in prima battuta prevista l’
abrogazione di tutti i regimi “particolari”, diversi cioè dai tradizionali regimi ordinario e semplificato, sino ad ora applicabili alle
persone fisiche, siano esse esercenti attività d’imprese, arte o professione:
  • regime delle nuove iniziative produttive, detto anche regime delle neo-attività, introdotto dall’articolo 13 della legge n.388 del 23.12.2000 (Finanziaria per l’anno 2001);
  • regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cosiddetto regime dei nuovi minimi, introdotto dall’articolo 27 del D.L. n.98 del 6.7.2011;
  • regime dei contribuenti minimi di cui all’articolo 1 commi da 96 a 115 e comma 117 della legge n.244 del 24.12.2007 (Finanziaria per l’anno 2008).
Regimi, quindi, che dal 1° gennaio 2015 risultano
formalmente abrogati.
Senonché i commi successivi (il richiamo a “salvo quanto previsto dal comma 37” operato dal precedente comma 32 appare
fuorviante in quanto l’articolo 9 si compone di soli 36 commi) introducono specifiche disposizioni finalizzate a
salvaguardare e conservare l’applicazione dei regimi “abrogati” da parte di quei
contribuenti che fino al 2014 hanno comunque applicato detti regimi semplificati.
Ma andiamo con ordine.
Il
comma 33 del citato articolo 9 stabilisce che i soggetti che per il
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 (si tratta sempre e comunque del 2014 in quanto per le
persone fisiche il periodo d’imposta, salvo ipotesi liquidatorie, coincide sempre con l’anno solare)
hanno applicato il regime delle neo-attività oppure quello del regime dei nuovi minimi (commi 1 e 2 dell’art.27 D.L. 98/11) oppure quello degli ex minimi (comma 3 dell’art.27 D.L. 98/11), in presenza delle condizioni per la sua applicazione, transitano
“naturalmente” nel nuovo regime forfetario. Resta in ogni caso salva, per tali soggetti, la possibilità di
optare dal 2015 per l’applicazione delle imposte nei modi
ordinari. In tale evenienza la scelta, da effettuarsi secondo le regole previste dal d.P.R. n.442/97, andrà effettuata nel
quadro VO del modello di dichiarazione annuale
IVA2016 relativo al periodo d’imposta 2015 secondo la solita regola del
comportamento “concludente”
Fin qui nulla di nuovo, ma è nei commi successivi che il legislatore ha previsto la “
ultrattività” dei regimi in precedenza abrogati.

In particolare al comma 34 viene previsto solo per quanti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 stanno applicando:

  • il regime delle neo-attività;
  • il regime dei nuovi minimi (commi 1 e 2 art.27 D.L. n.98/11)

la possibilità di applicare, per i soli periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio agevolato:

  • il regime agevolato previsto dal comma 12 dell’articolo 9 del DDL Stabilità 2015 (che per il primo triennio di attività prevede una riduzione di un terzo del reddito forfettariamente determinato);
  • il regime dei nuovi minimi (commi 1 e 2  dell’art.27 D.L. 98/11);
  • il regime degli ex minimi (comma 3 dell’art.27 D.L. 98/11).
Va
osservato come, sul punto, il citato comma 34 sia
poco preciso se si considera che, quantomeno con riferimento al regime dei nuovi minimi, lo stesso vi
assicura una permanenza per lo meno di un quinquennio salvo l’eventuale ulteriore durata fino al compimento del 35-esimo anno di età. Saranno probabilmente i previsti decreti attuativi e provvedimenti direttoriali a
chiarire meglio tali aspetti.
A
dirimere tale questione (probabilmente frutto di una non precisa formulazione letterale del comma 34), interviene il successivo
comma 35 che stabilisce, con riferimento ai soggetti che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del
regime fiscale di vantaggio (commi 1 e 2 dell’art.27 D.L. 98/11), la
possibilità di continuare ad applicare lo stesso regime fino al completamento del quinquennio agevolato o comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Se, quindi, con l’avvento del nuovo regime contabile
forfettario era lecito sperare, in un’ottica di
semplificazione, nell’abbandono immediato delle molteplici regole che caratterizzano i differenti
regimi semplificati (neo attività, minimi, ex minimi),
in realtà non è così.  
Si pensi ad un 18-enne che ha
optato nel 2014 per il regime fiscale di vantaggio di cui ai commi 1 e 2 dell’art.27 D.L. 98/11 e che
potenzialmente (non glielo si augura) potrebbe applicare ancora tale regime per i prossimi 17 anni.
Vedremo se nel percorso di
approvazione definitiva della disposizione in commento vi sarà l’introduzione di modifiche tese ad azzerare, con decorrenza 1° gennaio 2015, tutti i regimi contabili alternativi sino ad ora proposti, per lasciare
spazio ad un unico regime forfetario che costituisca, per le posizioni di ridotte dimensioni, l’unica vera
alternativa ai tradizionali regimi ordinario e semplificato.
Questa sì che sarebbe vera semplificazione.