24 Marzo 2018

Le anomalie sul materiale di consumo legittimano l’accertamento

di Angelo Ginex
Scarica in PDF

Fra gli elementi presuntivi semplici utilizzabili ai fini accertativi, purché gravi, precisi e concordanti, rientrano quelli relativi all’impiego di materiale di consumo, ove indicativi di rilevanti incongruenze tra costi e ricavi e, quindi, di attività non dichiarate o di passività dichiarate, secondo canoni di ragionevole probabilità. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 21 febbraio 2018, n. 4168, conformemente al proprio costante e pacifico orientamento in materia.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte prende le mosse dalla notifica ad un odontoiatra di un avviso di accertamento analitico-induttivo ex articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, fondato sulla presunta esistenza di attività non dichiarate, stante la notevole discrasia fra i ricavi indicati in dichiarazione e l’entità del materiale di consumo utilizzato nell’esercizio della propria attività professionale (in particolare, il numero di guanti monouso adoperati).

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
9,99 + IVAal mese
Abbonamento mensile
con fatturazione mensile
8,99 + IVAal mese
Promozione primo anno
con fatturazione anticipata
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Nullità e falsità del bilancio e delle dichiarazioni fiscali
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF