8 Luglio 2016

Le associazioni e le prestazioni occasionali in loro favore

di Guido Martinelli
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Le prestazioni “di lavoro autonomo non esercitate abitualmenteo quelle legate a “assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, i cui compensi rientrano tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, primo comma, lett. m), del Tuir, costituiscono, dal primo gennaio di quest’anno, alla luce della previsione dell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2015, le uniche prestazioni che, per le associazioni del terzo settore diverse da quelle sportive, cori, bande e filodrammatiche, possono essere utilizzate, ovviamente sussistendone i presupposti, per retribuire i soggetti che prestano opera nell’ambito delle attività dalle medesime organizzate.

Può essere definito lavoratore autonomo, alla luce dell’articolo 2222 del codice civile, chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Conseguentemente i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata, ad esempio, vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione. Lato debole appare essere la non ripetibilità della prestazione (in tal caso il rifugio appare, sempre sussistendone i presupposti, la prestazione a carattere accessorio pagata con i voucher).

In presenza di tali requisiti non sono, quindi, decisivi, ai fini dell’inquadramento tra i rapporti di lavoro autonomo occasionale, sia la durata della prestazione che l’importo dei compensi percepiti.

Analizziamone il trattamento previdenziale.

L’articolo 44 del D.L. 269/2003 ha disposto che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale siano iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad € 5.000 e che, per il versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si applichino le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.

A seguito della circolare n. 103/2004 dell’INPS, si è in grado di precisare che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. 335/1995 per i lavoratori autonomi occasionali si configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti nell’arco dell’anno solare (intendendosi per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l’importo di € 5.000 e a decorrere da tale momento. Dalla medesima data di prima iscrizione si procederà all’accredito dei contributi versati, secondo i principi che disciplinano la Gestione. Si può quindi affermare, anche sulla scorta delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che il reddito di € 5.000 costituisce, comunque, una fascia di esenzione e che, in caso di superamento di detta fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. Sorge, altresì, l’obbligo, in capo al lavoratore, di comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento, nonché il diritto in capo ai committenti di conoscere tale situazione.

Sulla base delle regole generali previste dalla Gestione separata INPS, la base imponibile contributiva è costituita dal reddito derivante dall’attività di lavoro autonomo occasionale come determinato dalla relativa dichiarazione dei redditi al netto delle spese specificamente inerenti alla loro produzione. Al riguardo la circolare INPS in esame ha chiarito che la contribuzione deve essere applicata sul compenso erogato al lavoratore autonomo occasionale dedotte le spese da quest’ultimo effettuate e poste a carico del committente e risultanti dalla ricevuta o nota predisposta dal lavoratore; l’importo dovrà, comunque, essere calcolato al lordo di qualunque trattenuta fiscale che, nel caso di specie, si ricorda, essere pari al 20% per compensi corrisposti a soggetti residenti e al 30% per compensi corrisposti a non residenti.

Superata dal singolo lavoratore, in riferimento a ciascun anno solare, la fascia di esenzione di € 5.000, il committente o i committenti interessati devono versare i contributi sugli ulteriori emolumenti dagli stessi corrisposti nel predetto anno, con le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, entro il giorno 16 del mese successivo al relativo pagamento.

Ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse aliquote contributive previste per gli altri iscritti alla Gestione separata in relazione ai requisiti posseduti, compreso anche l’eventuale contributo assistenziale.