Le associazioni e le prestazioni occasionali in loro favore
di Guido MartinelliLe prestazioni “di lavoro autonomo non esercitate abitualmente” o quelle legate a “assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”, i cui compensi rientrano tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, primo comma, lett. m), del Tuir, costituiscono, dal primo gennaio di quest’anno, alla luce della previsione dell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2015, le uniche prestazioni che, per le associazioni del terzo settore diverse da quelle sportive, cori, bande e filodrammatiche, possono essere utilizzate, ovviamente sussistendone i presupposti, per retribuire i soggetti che prestano opera nell’ambito delle attività dalle medesime organizzate.
Può essere definito lavoratore autonomo, alla luce dell’articolo 2222 del codice civile, chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Conseguentemente i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata, ad esempio, vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione. Lato debole appare essere la non ripetibilità della prestazione (in tal caso il rifugio appare, sempre sussistendone i presupposti, la prestazione a carattere accessorio pagata con i voucher).




con fatturazione mensile
con fatturazione anticipata

