Le associazioni sportive dilettantistiche e il Runts
di Guido MartinelliCome è noto, il prossimo 23 novembre è la data, determinata con decreto direttoriale n. 561 del 26.10.2021, dalla quale scatteranno i termini a decorrere dai quali sarà possibile “popolare” il nuovo registro unico nazionale del terzo settore (Runts), sia attraverso la presentazione delle istanze di nuova iscrizione in una delle sezioni del Runts, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 1, D.M. 15.09.2020, sia attraverso il trasferimento al Runts dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle Odv e delle Aps delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle Aps.
Le sportive che abbiano già assunto la qualifica di associazioni di promozione sociale non dovranno effettuare alcun adempimento in quanto il trasferimento avverrà automaticamente e sarà il Runts che provvederà a richiedere eventuale documentazione mancante o ad evidenziare eventuali necessarie modifiche statutarie al fine di adeguamento alla disciplina del codice del terzo settore.
Le altre, invece, potranno liberamente valutare, a partire da tale data in avanti, l’opportunità di iscriversi o meno.
Ne deriva che nessuna associazione dovrà fare alcun tipo di adempimento entro il 23 novembre.
Si ricorda che il D.L. 77/2021 (Decreto Sostegni) ha previsto, all’articolo 66, una nuova proroga per Odv, Aps e Onlus che intendano adeguare i propri statuti a quanto previsto dal Codice del Terzo settore in forma semplificata, con le modalità e le maggioranze previste per le assemblee ordinarie. Il nuovo termine è fissato al 31 maggio 2022.
Questa possibilità è esclusa, invece, per gli adeguamenti statutari che saranno richiesti alle Asd che dovessero presentare per la prima volta domanda di iscrizione al Runts.
In tal caso le eventuali modifiche che venissero richieste dovranno essere approvate da assemblee straordinarie espressamente convocate con i quorum costitutivi e deliberativi richiesti dallo statuto.
Questo non deve, però, fare dimenticare che l’ingresso nel terzo settore non è privo di conseguenze. Volendo anche dimenticare gli adempimenti (tra i quali, evidenziamo, l’obbligo della redazione dei rendiconti sulla base dei criteri fissati dal codice e dai decreti applicativi) resta un tema essenziale. Ossia la circostanza che un eventuale “pentimento”, ossia la decisione, magari legata alla disciplina fiscale che sarà applicata, di rinunciare e chiedere la cancellazione dal Registro comporta l’obbligo di devolvere per attività altruistiche l’eventuale incremento patrimoniale realizzato nel periodo di iscrizione al Runts.
A tal fine ribadiamo il suggerimento di redigere, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una situazione patrimoniale aggiornata della associazione al fine di poter sempre con facilità determinare quale sia stato l’incremento patrimoniale in caso di cancellazione dal registro.
Le sportive che si dovranno iscrivere lo potranno fare solo in via telematica.
Sarà pertanto necessario munirsi di casella di posta elettronica e firma digitale. Inoltre, dovranno scegliere in quale “sezione” del registro intenderanno iscriversi.
Tendenzialmente le sportive potranno o iscriversi nell’ultima sezione, quella riservata “agli altri enti” che non richiede vincoli particolari (ma che consentirà di poter utilizzare solo le agevolazioni fiscali previste per la generalità degli enti del terzo settore) oppure assumere la veste di imprese sociali o di associazioni di promozione sociale. In questo caso si dovrà porre attenzione agli ulteriori requisiti costitutivi previsti per le imprese sociali dal D.Lgs. 112/2017 oppure per le Aps dagli articoli 35 e 36 del codice del terzo settore.
La circostanza che le sportive non siano state, come tali e contrariamente ad altri tipi di enti, espressamente tipizzate dal codice del terzo settore, appare essere, se pure ve ne fosse stato bisogno, ulteriore prova di come nel codice del terzo settore possano essere ospitate solo alcune specifiche realtà del mondo dello sport e non tutti i soggetti che appartengono a questo mondo.
Va detto che, invece, si è avuta notizia che non sia stata ancora presentata alla Unione europea la richiesta di autorizzazione per l’entrata in vigore del titolo X del D.Lgs. 117/2017 che contiene la parte fiscale della riforma del terzo settore. Per tale richiesta è stata nominata una apposita commissione che dovrà redigerla. Pronta, invece, è quella relativa alle imprese sociali.
La conclusione che ne deriva è che gli enti che si iscriveranno al Runts potranno e dovranno, almeno ancora per tutto il 2022, applicare la disciplina fiscale oggi esistente.
Una delle motivazioni “forti” che avrebbe visto orientate le sportive verso il terzo settore sarebbe stata la possibilità di ottenere la personalità giuridica attraverso la disciplina semplificata prevista dall’articolo 22 del codice del terzo settore.
Gli enti del terzo settore già esistenti o in fase di costituzione potranno ottenere la personalità giuridica con un semplice atto notarile previa identificazione di un patrimonio di 15.000 euro, valore fisso per tutto il territorio nazionale.
Va detto che il D.Lgs. 39/2021, che entrerà in vigore il prossimo primo settembre per le sportive, con meccanismo analogo, consentirà di ottenere la personalità giuridica addirittura in assenza di patrimonio.
È pertanto presumibile che le sportive rimangano in attesa di poter cogliere, tra qualche mese il medesimo risultato senza dover avere alcun tipo di limite patrimoniale
26 Novembre 2021 a 19:11
Buongiorno, riguardo alla disciplina fiscale, avrei necessità di un chiarimento :
fermo restando che l’autorizzazione della ue non arriverà entro il 31/12/2021, lei precisa che gli enti del terzo settore possono applicare il regime fiscale esistente, pertanto coloro che hanno esercitato l’opzione per il regime della legge 398/1991 lo applicano anche nel 2022 .
Invece un’associazione culturale,oppure una generica associazione non iscritta al terzo settore e che non intende iscriversi,
nel 2022, avendo necessità di proseguire l’attività fino al 31/12/2022, quale regime dovrà adottare ? Potrà continuare con la legge 398/1991, oppure sarà costretta a scegliere il regime ordinario iva (iva corrispettivi -iva su acquisti), con i conseguenti obblighi, e determinare il reddito con il regime forfettario previsto dal Tuir? Grazie infinite
27 Novembre 2021 a 10:22
Nulla vieta agli enti senza scopo di lucro sia già costituiti sia in fase di costituzione di applicare per il 2022 la legge n. 398/91. Dalla data di entrata in vigore del titolo X del codice del terzo settore (presumibilmente 01.01.2023) questa possibilità rimarrà solo per le sportive