27 Febbraio 2020

Le attività diverse, lo sport e il terzo settore

di Guido Martinelli
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

La stampa aveva dato notizia che il 6 marzo dell’anno scorso, la Cabina di Regia, prevista dal primo comma dell’articolo 97 del codice del terzo settore, aveva discusso e dato il via libera alla bozza di testo di decreto sulle attività diverse di cui all’articolo 6 della citata disposizione normativa.

Quest’ultima norma prevede, infatti, che gli enti del terzo settore possano svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché “siano secondarie e strumentali”.

Per la determinazione dei criteri e limiti la norma rinvia ad un decreto da emanare con il concerto di due Ministri (quello del lavoro e delle politiche sociali e quello dell’economia e delle finanze) sentita, appunto, la Cabina di Regia e “tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale”.

Non senza rammarico e preoccupazione dobbiamo constatare che, a ormai un anno dalla definizione del testo, questo decreto non è ancora approdato alla definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sulla base delle prime anticipazioni apparse, il decreto dovrebbe prevedere che, per poter definire “diverse”, e quindi secondarie, le attività svolte devono ricorrere almeno una delle seguenti due condizioni, entrambe relative ai ricavi e ai costi dell’attività determinati in ciascun esercizio:

  1. non devono superare il trenta per cento delle entrate complessive dell’ets;
  2. non devono superare il sessantasei per cento dei costi complessivi dell’ets.

Va ricordato che per ricavi si dovranno intendere tutte le entrate da corrispettivo per beni o servizi, nonché quelle derivanti da quote o contributi associativi, erogazioni liberali, contributi e raccolta fondi.

Tra i costi complessivi, in modo innovativo, il decreto inserisce anche quelli figurativi, dati dall’impiego dei volontari iscritti nel registro dedicato previsto dal codice del terzo settore.

Il calcolo dovrà essere fatto applicando alle ore di attività effettivamente svolte la retribuzione oraria lorda prevista per la stessa qualifica dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali.

In vista, anche, della ormai imminente definitiva entrata in vigore del Registro Unico nazionale del terzo settore e della scadenza del 30 giugno, data entro la quale le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le onlus potranno modificare i propri statuti per adeguarli al codice del terzo settore con semplice assemblea ordinaria, l’assenza della ufficialità di questo decreto crea non pochi problemi agli operatori, in special modo per il mondo dello sport.

Infatti, la norma in esame trae indubbiamente origine dalle attività di terzo settore che trovano finanziamenti in gran parte legati alla raccolta fondi e alla contribuzione pubblica, anche di natura corrispettiva.

Che nello sport prevalga, invece, il reperimento delle risorse attraverso lo svolgimento di attività commerciali il legislatore tributario lo aveva già intuito, previsto e disciplinato nell’articolo 149 Tuir laddove le associazioni sportive dilettantistiche vengono escluse dalla determinazione dei parametri per la perdita della qualifica di ente non commerciale.

Le sportive che, invece, volessero iscriversi al Runts ed entrare nel terzo settore dovranno prima verificare (e proprio per questo la perdurante assenza della ufficializzazione del testo preoccupa) se il loro mix di proventi consenta di far sì che quelli di natura “diversa” rientrino o possano rientrare nei parametri indicati.

Ne deriva che qualsiasi sportiva, anche se possedesse la qualifica di associazione di promozione sociale, non potrà accedere al terzo settore in tutti quei casi in cui la sommatoria dei proventi di natura promopubblicitaria (sponsor, affissioni), della vendita dei biglietti di accesso alle gare, dei posti di ristoro o della vendita dei prodotti superi del 30% il totale dei ricavi o comunque il 66% dei costi.

Per chiunque conosca il mondo dello sport appare intuitivo che tutte le discipline di sport di squadra hanno una rilevante incidenza di questo tipo di provento.

Sicuramente avremo una fetta importante del mondo dello sport che, indipendentemente da ogni valutazione di altro genere, non potrà accedere al registro unico nazionale del terzo settore.

Ciò anche per due ulteriori criticità della norma.

La prima legata alla individuazione dei confini tra ricavo legato allo svolgimento di attività di interesse generale e attività diversa.

Se una sportiva gestisce un impianto sportivo e affitta spazi all’interno del proprio impianto ad altra associazione, il corrispettivo che riscuote sarà ritenuto di natura diversa o no?

Ciò senza voler aggiungere la difficoltà che tale impostazione comporta. Sarà necessario impostare una rendicontazione solo per le attività diverse (e anche qui il decreto sul bilancio si fa attendere) e dovremo poter riuscire a determinare anche il costo figurato dei volontari.

Si pone poi l’ulteriore ampio problema di chi io possa considerare volontario in una sportiva e l’assenza di parametri di riferimento su cui calcolarne il costo figurato. Rimarcando, infine, l’ulteriore difficoltà amministrativa che viene posta a carico degli enti del terzo settore.