5 Settembre 2018

Le attività di trasformazione connesse a quella agricola principale

di Luigi Ferrajoli
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A norma dell’articolo 2135 cod. civ., un soggetto è qualificabile come coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale se realizza la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali ovvero si adopera in altre attività a queste connesse, ossia quelle direttamente collegate alla produzione agricola, finalizzate alla valorizzazione dei prodotti della terra; al riguardo, assumono rilievo le attività di trasformazione.

In tema di imposizione diretta, l’articolo 32, comma 2, Tuirqualifica come produttive di reddito agrario le attività di trasformazione che rispettano i requisiti della connessione civilistica di cui all’articolo 2135, comma 3, cod. civ.. In altri termini, perché le attività di trasformazione possano risultare produttive di reddito agrario, oltre alla necessaria identità fisica e giuridica tra colui che realizza il processo biologico e il soggetto possessore del fondo, è richiesto che i prodotti trasformati siano ricompresi tra quelli indicati nell’apposito D.M. 13.02.2015.

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