Le auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti e le novità 2020
di Luca MambrinCome noto l’articolo 1, comma 632 della Legge di Bilancio 2020, Legge 160/2019 modificando l’articolo 51, comma 4, lett. a), Tuir ha ridefinito la disciplina relativa alla determinazione del fringe benefit in caso di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, il fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica del veicolo: al fine di incentivare il ricorso all’utilizzo di veicoli meno inquinanti la determinazione del fringe benefit diventa quindi fiscalmente più conveniente al diminuire dell’impatto ambientale del veicolo prescelto.
In particolare per veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 fino a 60 g/km, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno con valenza dal periodo d’imposta successivo (al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente).
La percentuale è elevata:
- al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- al 40% per l’anno 2020 e al 50% dall’anno 2021 per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- al 50% per l’anno 2020 e al 60% dall’anno 2021 per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 si applicano invece le regole in vigore fino al 31.12.2019.
Le modifiche normative introdotte confermano la tassazione forfetaria come nella previgente disciplina, tuttavia graduata in ragione delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli stessi.
Fin da subito è apparso chiaro come l’intento del legislatore sia stato quello di incentivare l’utilizzo di veicoli meno inquinanti, con un valore del benefit da tassare più basso, aumentando invece la base imponibile del calcolo della tassazione nel caso di utilizzo di veicoli cone emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km.
Alcuni dubbi interpretativi erano già emersi all’indomani dell’entrata in vigore della norma, soprattutto in merito alla decorrenza della nuova disposizione, dato che la sua efficacia era prevista solo per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020: tali dubbi sono stati chiariti nella recente risoluzione 46/E/2020.
In relazione alla portata della locuzione “di nuova immatricolazione“, l’Agenzia chiarisce che deve essere ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020).
Quindi sia per ragioni logico-sistematiche, che di coerenza temporale del nuovo regime, non viene ritenuto plausibile considerare due diversi momenti ai fini dell’operatività della norma in esame, ovvero
- il 1° gennaio 2020 per il rispetto del requisito temporale dell’immatricolazione,
- e il 1° luglio 2020 per il rispetto dell’altro requisito temporale relativo alla stipula del contratto con il quale è concesso in uso promiscuo il benefit.
Ne consegue che, fatto salvo il rispetto del momento in cui l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore è concesso in uso promiscuo al dipendente, il requisito temporale relativo all’immatricolazione è da ricollegarsi alla data della stessa, ovvero se antecedente al 1° luglio 2020 o a far data dalla medesima. Solo in quest’ultimo caso, pertanto, si riterrà soddisfatto il requisito temporale relativo all’immatricolazione.
Ulteriore chiarimento fornito dall’Agenzia affinché la nuova formulazione dell’articolo 51, comma 4, lett. a), Tuir possa trovare applicazione è la necessità che gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori siano “concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”.
Al riguardo, l’Agenzia osserva che, ai sensi dell’articolo 1321 cod. civ., “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” ovvero suscettibile di valutazione economica (articolo 1174 cod. civ.).
La concessione dell’auto in uso promiscuo non è da considerare un atto unilaterale, da parte del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore deve accettare il benefit, sottoscrivendo le condizioni previste per l’utilizzo dell’autoveicolo, del motociclo o del ciclomotore; pertanto si ritiene che il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione del benefit da parte del datore di lavoro e del dipendente costituisca il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”.
La nuova disciplina deve essere valutata anche alla luce del principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente, in applicazione del quale la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore, sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura.
Il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente: ciò considerato, anche in ragione della lettera della norma in esame volta a disciplinare la concessione in uso promiscuo del benefit, l’Agenzia è dell’avviso che, affinché la nuova formulazione della norma in esame trovi applicazione, è necessario, tra l’altro, che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020.
Infine, nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma il veicolo è stato immatricolato prima di detta data, l’Agenzia ha chiarito che, laddove il legislatore non abbia indicato un criterio forfetario per la valorizzazione di un benefit, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che l’intero “valore normale” di esso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Di conseguenza, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.