Le bollette entrano nello spesometro
di Alessandro BonuzziLe bollette emesse dal Comune nei confronti di soggetti passivi Iva per l’addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, eccetera, devono essere incluse nello spesometro.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 68/E/2018 di ieri.
Si ricorda che le informazioni da trasmettere con la “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” sono relative alle:
- fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi, per esempio, quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi);
- fatture e bollette doganali ricevute e annotate nel registro Iva acquisti, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o dei minimi;
- note di variazione.
Invece, non devono essere comunicate le informazioni contenute “in altri documenti”. In altri termini, non sussiste nessun obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive non documentate da fattura (come, ad esempio, tramite scontrino o ricevuta fiscale), qualunque ne sia l’importo.
Proprio in base a questa regola, l’istante, un Comune che gestisce direttamente il servizio idrico e provvede, trimestralmente, ad emettere bollette, ai sensi del D.M. 24.10.2000, n. 370, per l’addebito di quanto dovuto dagli utenti per la fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura, riteneva, nell’interpello, che le bollette emesse non fossero da indicare nello spesometro.
Peraltro, l’Ente argomentava il proprio parere affermando che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 94908 del 02.08.2013, punto 4), erano state escluse dalla “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, tra cui figurano i contratti di somministrazione di energia elettrica, servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, servizi idrici e del gas. Sebbene riferita al vecchio spesometro ante modifiche 2016, la previsione, secondo l’istante, non poteva che restare valida anche con riguardo alla nuova “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”.
L’Agenzia delle entrate, nella risoluzione in commento, è del parere che per le bollette relative alla fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura, emesse dal Comune, sussiste l’obbligo di comunicazione limitatamente a quelle emesse nei confronti di soggetti passivi Iva.
Ciò in quanto:
- da una parte, atteso che ai sensi del M. 24.10.2000 le bollette “tengono luogo” delle fatture, le due tipologie di documenti devono essere considerate assimilate. Pertanto, le bollette sono a tutti gli effetti fatture;
- dall’altra, occorre tener conto delle semplificazioni previste dall’articolo 1-ter L. 148/2017 per le pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, le quali sono esonerate dalla trasmissione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
Precisa, infine, l’Agenzia che non ha alcun rilievo quanto stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 94908 del 2013, a cui fa rifermento l’istante, giacché da ritenersi superato a seguito delle modifiche apportate all’articolo 21 D.L. 78/2010 dall’articolo 4 D.L. 193/2016.
24 Settembre 2018 a 9:09
Buon giorno.
E’ quindi da ritenere che anche il soggetto passivo che riceve la bolletta sia tenuto ad inserirla nella comunicazione dati fatture?
Grazie
24 Settembre 2018 a 17:10
Buonasera,
la risposta è affermativa.