22 Dicembre 2018

Le carte di lavoro del revisore – I° parte

di Francesco Rizzi
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Il revisore deve dare idonea evidenza documentale delle procedure di revisione svolte, degli elementi probativi acquisiti e delle conclusioni raggiunte.

In seguito all’abolizione dell’obbligo di tenuta e conservazione del “libro del revisore”, avvenuta ad opera dell’articolo 37 D.Lgs. 39/2010che ha abrogato l’articolo 2409-ter cod. civ., tale formalizzazione del lavoro può avvenire unicamente tramite la redazione delle cosiddette “carte di lavoro” (dette anche, con terminologia anglosassone, “working papers” o “workpapers”), le quali dovranno essere archiviate nel cosiddetto “fascicolo o dossier di revisione” (nei principi di revisione anche denominato “file di revisione” o “audit file”).

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I principi di revisione nazionali
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