Le carte di lavoro del revisore – II° parte
di Francesco RizziPer quanto concerne le “finalità” delle evidenze documentali del lavoro svolto, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230 chiarisce che lo scopo principale delle “carte di lavoro” è quello di fornire:
- evidenza degli elementi a supporto delle conclusioni del revisore;
- evidenza che il lavoro di revisione sia stato pianificato e svolto in conformità ai principi di revisione ed alle norme di legge e regolamentari di riferimento.
Le carte di lavoro sono altresì utili al perseguimento di ulteriori finalità, tra le quali:
- poter dimostrare la bontà del lavoro svolto ai fini della tutela della sfera professionale e patrimoniale del revisore, nel caso in cui esso dovesse subire delle azioni di responsabilità;
- formalizzare l’attività svolta da un eventuale team di revisione;
- mantenere delle evidenze documentali utili anche per i futuri incarichi di revisione;
- permettere lo svolgimento del riesame del lavoro, anche ai fini del sistema di controllo interno della qualità (in conformità al principio internazionale sul controllo della qualità ISQC Italia 1);
- consentire l’esecuzione dei controlli esterni sulla qualità del lavoro di revisione (a cura del MEF e dei soggetti da esso incaricati).
Il suddetto principio di revisione chiarisce inoltre che ai fini del controllo esterno della qualità del lavoro svolto, i lavori “non documentati” equivalgono a procedure “non eseguite”. Al paragrafo A5 del principio viene infatti specificato che “Le spiegazioni verbali da parte del revisore non rappresentano per se stesse un supporto adeguato a comprovare il lavoro di revisione svolto o le conclusioni raggiunte ma possono essere utilizzate per spiegare o chiarire le informazioni contenute nella documentazione della revisione”. Le spiegazioni verbali hanno dunque una valenza solamente esplicativa del lavoro ma non probativa.
In ordine alla forma, al contenuto e all’ampiezza delle carte di lavoro, il suddetto principio di revisione dispone altresì che la documentazione della revisione debba essere idonea a consentire ad un “revisore esperto”, che non abbia alcuna cognizione dell’incarico, di comprendere:
- la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione svolte e la loro conformità ai principi di revisione ed alle norme di legge e regolamentari di riferimento;
- i risultati delle procedure svolte e gli elementi probativi acquisiti;
- gli aspetti significativi emersi, le conclusioni raggiunte e i giudizi significativi formulati dal revisore.
È inoltre previsto che il revisore debba:
- predisporre la documentazione in modo tempestivo;
- indicare chi ha svolto il lavoro di revisione ed in quale data è stato completato;
- indicare chi ha riesaminato il lavoro ed in quale data;
- indicare in che modo ha risolto le eventuali incoerenze
La forma, il contenuto e l’ampiezza delle carte di lavoro dipenderanno inoltre dalla dimensione e dalla complessità dell’impresa assoggettata a revisione, nonché da fattori legati ai rischi identificati e alla natura ed estensione delle procedure di revisione da svolgere.
In particolare, per le imprese di minori dimensioni, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, specifica (cfr. paragrafo A16) che “La documentazione della revisione nel caso di imprese di dimensioni minori è generalmente meno ampia di quella prevista per le imprese di maggiori dimensioni.
Inoltre, nel caso di una revisione contabile in cui il responsabile dell’incarico svolga il lavoro per intero, la documentazione non includerà aspetti che sarebbero stati documentati unicamente al fine di informare o di dare istruzioni ai membri del team di revisione, ovvero per comprovare il riesame effettuato da altri membri del team (ad esempio, non vi saranno aspetti da documentare relativi alle discussioni o alla supervisione del lavoro del team di revisione).
Ciononostante, il responsabile dell’incarico, opera in conformità alla regola del paragrafo 8, che richiede di predisporre la documentazione della revisione in modo che possa essere compresa da un revisore esperto, poiché tale documentazione può essere sottoposta al riesame di soggetti esterni per finalità di vigilanza o per altre finalità”.
Sempre in riferimento alla revisione legale nelle imprese di minori dimensioni, si specifica ulteriormente che, nonostante nella maggior parte dei casi non sorga la necessità di “riesame” del lavoro a causa del fatto che la revisione viene fatta interamente dal responsabile dell’incarico, è in ogni caso “buona prassi” operare comunque un “auto-riesame” del lavoro, al fine di potersi maggiormente sincerare della completezza e della bontà del lavoro svolto, nonché di provvedere, se del caso, alle necessarie rettifiche o integrazioni.
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