Le cause di decadenza del concordato preventivo biennale
di Stefano RossettiL’articolo 22, D.Lgs. 13/2024, elenca una serie di fattispecie al ricorrere delle quali il concordato preventivo biennale decade e, quindi, cessa di avere efficacia.
Tali cause di decadenza valgono sia per i soggetti ISA sia per i soggetti forfettari, grazie al rinvio operato dall’articolo 33, D.Lgs. 13/2024.
Nello specifico, l’articolo 22, D.Lgs. 13/2024, prevede che il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei casi in cui:
- a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato – o in quello precedente (periodi d’imposta 2023, 2024 e 2025) – risulti l’esistenza di attività non dichiarate (o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate), per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- a seguito di dichiarazione integrativa, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi (o del valore della produzione netta), rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
- sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 11, D.Lgs. 13/2024, ovvero:
- non viene presentata la dichiarazione fiscale, nei casi in cui ricorra tale obbligo, in relazione ai 3 periodi d’imposta precedenti;
- il contribuente viene condannato per un reato tributario (D.L.gs. 74/2000), per il reato di riciclaggio (articolo 648-bis, cod. pen.), per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter, pen.) e per il reato di autoriciclaggio (articolo 648-ter1, cod. pen.);
- vengono meno i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024, ovvero l’assenza di debiti per tributi (comprensivi di interessi e le sanzioni amministrative) amministrati dall’Agenzia delle entrate in misura pari o superiore a 5.000 euro. In tale limite, sono compresi anche i contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile (o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione). Non concorrono al predetto limite, invece, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili;
- è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività ex articolo 12, comma 2, D.Lgs. 13/2024, ovvero non vengono versate le imposte, sanzioni e interessi a seguito di liquidazione automatica, ai sensi dell’articolo 36-bis,D.P.R. 600/1973.
Inoltre, il legislatore prevede che, conducono alla decadenza del concordato, la commissione di violazioni di non lieve entità.
Vengono definite come violazioni di non lieve entità:
- le violazioni constatate che integrano le fattispecie penaltributarie exLgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all’ammissione all’istituto;
- la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito (o valore netto della produzione) oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
- le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di omissione della dichiarazione dei redditi, Irap, Iva e dei sostituti d’imposta (articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997);
- violazioni legate ai corrispettivi, ricevute fiscali e ddt ex articolo 6, commi 2-bis e 3, D.L.gs. 471/1997, contestate in numero pari o superiore a 3, commesse in giorni diversi;
- violazioni legate all’ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 471/1997;
- violazione legate alla mancata installazione o manomissione del registratore di cassa ex articolo 11, commi 5 e 5-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 2, L. 18/1983.
Ai sensi del comma 3, dell’articolo 22, D.Lgs. 13/2024, il contribuente può evitare la decadenza del concordato se, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, sana le irregolarità relative:
- agli omessi versamenti delle imposte;
- alla commissione dei reati tributari;
- alla inesatta o incompleta comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa;
- all’omissione delle dichiarazioni
Quanto sopra vale, sempreché la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Dalla lettura della disposizione, tuttavia, emergono diverse criticità legate soprattutto a difetti di coordinamento normativo.
Ad esempio, si pensi alla possibilità di ravvedere l’illecito di omessa dichiarazione per evitare la decadenza del concordato, quando, ad oggi, non è possibile ravvedere tale tipologia di violazione.
Oltre a quanto sopra, inoltre, andrebbe coordinata la disposizione secondo la quale la constatazione di un reato di tributario rappresenta una violazione di non lieve entità, atta a far decadere il concordato, ma lo stesso legislatore prevede che il concordato cessa di aver efficacia a seguito di condanna penale (definitiva?).