Le cause di esclusione e di disapplicazione delle società di comodo
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’applicazione delle penalizzazioni previste per le società di comodo (società non operative e società in perdita sistematica) può essere evitata in presenza di specifiche cause esimenti o disapplicative previste dall’articolo 30 della legge n. 724/1994, ovvero da successivi provvedimenti direttoriali. Poiché le cause di esclusione o disapplicazione sono molteplici e presentano differenti presupposti applicativi, è opportuno fornire alcune indicazioni al fine di capirne meglio il loro funzionamento, posto che il verificarsi di una delle stesse disattiva le penalizzazioni previste e consente quindi alla società di dichiarare il reddito o la perdita effettiva e, soprattutto, di utilizzare il credito Iva in compensazione orizzontale con altri tributi.
In particolare, le cause in questione possono essere suddivise in tre gruppi:
- il primo riguarda le cause di esclusione previste nell’articolo 30 della legge n. 724/1994, che possono essere utilizzate per entrambe le fattispecie di società di comodo (per mancato superamento del test di operatività o in presenza di perdite “sistematiche”) e devono essere verificate nel periodo d’imposta 2015 (da indicarsi nella casella 1 del rigo RS116 del modello Unico 2016 SC). A titolo esemplificativo, in tale gruppo rientrano le fattispecie di società congrue e coerenti alle risultante degli studi di settore, società con una media di dipendenti mai inferiore a 10 nel biennio precedente e nel periodo d’imposta 2015, società con un valore della produzione maggiore dell’attivo, nonché le società sottoposte a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, eccetera;
- il secondo gruppo è individuato nel provvedimento direttoriale 14 febbraio 2008, contenente alcune cause di disapplicazione applicabili solamente alle società non operative, e quindi da verificare nel periodo d’imposta 2015 (da indicare nella casella 2 del rigo RS116 del modello Unico 2016 SC). Evidenziando che alcune delle cause indicate nel predetto provvedimento sono “parziali”, in quanto consentono di escludere dal test di operatività alcuni beni, a titolo esemplificativo si ricorda la detenzione di partecipazioni in società operative e l’accoglimento dell’istanza di interpello disapplicativo in precedenti periodi d’imposta senza modifica delle circostanze alla base dell’istanza;
- il terzo gruppo è individuato nel provvedimento direttoriale 11 giugno 2012 e riguarda esclusivamente le società in perdita sistematica. Le cause di disapplicazione ivi indicate devono essere verificate in almeno uno dei cinque periodi d’imposta precedenti a quello di riferimento, ossia nell’ambito del quinquennio di osservazione in cui la società ha dichiarato cinque perdite fiscali consecutive (ovvero quattro perdite ed un reddito imponibile inferiore al minimo), e sono indicate nella casella 3 del rigo RS116. Pertanto, tali fattispecie, a differenza di quelle appartenenti ai due gruppi precedenti, non devono essere verificate nel 2015, bensì in almeno uno dei cinque periodi d’imposta precedenti (2010, 2011, 2012, 2013 e 2014). In tale gruppo rientrano, ad esempio, le società congrue e coerenti con le risultanze degli studi di settore, quelle che presentano un MOL positivo, ovvero le società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile poiché esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, oppure che beneficiano di disposizioni agevolative.
Infine, si evidenzia che per le società in perdita sistematica la verifica della presenza di una delle cause di disapplicazione nell’ambito del quinquennio di osservazione consente di “spezzare la catena”, poiché il periodo d’imposta in cui si fruisce della causa esimente viene espulso dal quinquennio con conseguente slittamento dell’applicabilità della disciplina dal periodo d’imposta successivo.