26 Novembre 2016

Le cause di scioglimento delle società di persone

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le cause di scioglimento delle società di persone sono contenute principalmente nella disciplina del codice civile riguardante le società semplici, ed in particolare nell’articolo 2272 secondo cui la società si scioglie per il decorso del termine, per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci, quando viene a mancare la pluralità dei soci se nel termine di sei mesi non viene ricostituita, ed infine per le altre cause previste nel contratto sociale. Precisando che le elencate cause di scioglimento sono applicabili anche alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice, l’articolo 2323 codice civile si occupa invece di alcune cause di scioglimento peculiari per le sole società in accomandita semplice, prevedendo in particolare che la società si scioglie quando viene a mancare una delle categorie dei soci di tale società, ossia i soci accomandatari o i soci accomandanti, tenendo conto che tale modello societario richiede necessariamente la presenza di entrambe le citate categorie di soci. Tuttavia, la causa di scioglimento in questione si perfeziona solamente laddove nel termine di sei mesi la società non ricostituisca la categoria mancante.

Alcune delle cause meritano di essere approfondite, ed in primo luogo quella relativa al decorso del termine, tenendo conto che la stessa opera in automatico al solo spirare del termine indicato nel contratto sociale, senza che sia necessaria una delibera che ne prenda atto. Tuttavia, laddove i soci, pur in presenza della causa di scioglimento, continuino a porre in essere le operazioni sociali, la giurisprudenza della Cassazione è unanime nel ritenere che la società si intende prorogata tacitamente a tempo indeterminato, in quanto vi è un comportamento concludente che rimuove la causa di scioglimento. E sul punto di deve tener conto che la proroga a tempo indeterminato comporta in primo luogo che ciascun socio può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento (articolo 2285, comma 1, codice civile) ed in secondo luogo che i creditori particolari del socio possono agire ottenendo la liquidazione della quota del socio senza dover attendere la liquidazione.

In relazione alla causa di scioglimento conseguente al venir meno della pluralità dei soci, la fattispecie può verificarsi quando rimane un unico socio in conseguenza di morte, recesso, esclusione o acquisto da parte di tale socio delle quote degli altri soci. A differenza delle società di capitali, in cui è possibile che la società sia composta da un unico socio, nelle società di persone tale circostanza è consentita solamente per un breve lasso temporale pari a sei mesi, spirato il quale la società si scioglie. Pertanto, soltanto con lo spirare del predetto termine la causa di scioglimento ha effetto, ed il socio “superstite” potrebbe prima di tale termine procedere alla ricostituzione della pluralità della compagine sociale ovvero decidere di proseguire sotto forma di imprese individuale. Simile a quella appena descritta è anche la causa di scioglimento peculiare per le società in accomandita semplice di cui all’articolo 2323 codice civile, secondo cui – come è già stato detto – tale modello societario richiede necessariamente la contemporanea presenza di due tipologie di soci: accomandatari ed accomandanti. In assenza di una delle due categorie, i soci (o il socio) dell’altra che rimangono possono continuare la società per sei mesi, decorsi i quali la società si scioglie. Anche in tal caso, quindi, la causa di scioglimento opera solo con il decorso del termine dei sei mesi, prima del quale i soci potrebbero ad esempio deliberare la trasformazione in società in nome collettivo eliminando in tal modo la causa di scioglimento poiché è adottato un modello societario che prevede una sola categoria di soci.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Scioglimento, liquidazione e cancellazione delle società dal registro delle imprese