Le cause di scioglimento delle società di persone
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLe cause di scioglimento delle società di persone sono contenute principalmente nella disciplina del codice civile riguardante le società semplici, ed in particolare nell’articolo 2272secondo cui la società si scioglie per il decorso del termine, per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci, quando viene a mancare la pluralità dei soci se nel termine di sei mesi non viene ricostituita, ed infine per le altre cause previste nel contratto sociale. Precisando che le elencate cause di scioglimento sono applicabili anche alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice, l’articolo 2323 codice civile si occupa invece di alcune cause di scioglimento peculiari per le sole società in accomandita semplice, prevedendo in particolare che la società si scioglie quando viene a mancare una delle categorie dei soci di tale società, ossia i soci accomandatari o i soci accomandanti, tenendo conto che tale modello societario richiede necessariamente la presenza di entrambe le citate categorie di soci. Tuttavia, la causa di scioglimento in questione si perfeziona solamente laddove nel termine di sei mesi la società non ricostituisca la categoria mancante.
Alcune delle cause meritano di essere approfondite, ed in primo luogo quella relativa al decorso del termine, tenendo conto che la stessa opera in automatico al solo spirare del termine indicato nel contratto sociale, senza che sia necessaria una delibera che ne prenda atto. Tuttavia, laddove i soci, pur in presenza della causa di scioglimento, continuino a porre in essere le operazioni sociali, la giurisprudenza della Cassazione è unanime nel ritenere che la società si intende prorogata tacitamente a tempo indeterminato, in quanto vi è un comportamento concludente che rimuove la causa di scioglimento. E sul punto di deve tener conto che la proroga a tempo indeterminato comporta in primo luogo che ciascun socio può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento (articolo 2285, comma 1, codice civile) ed in secondo luogo che i creditori particolari del socio possono agire ottenendo la liquidazione della quota del socio senza dover attendere la liquidazione.






28 Novembre 2016 a 15:46
Un problema che su cui dovrebbe soffermarsi è la sequenza degli atti, ho un caso di ipotesi di scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine dei 6 mesi.
Esiste o meno la fase di liquidazione ?
Credo di aver capito che la CCIAA di Milano e probabilmente l’agenzia delle entrate impongano la fase di liquidazione, e in situazione di piccole attività familiari fare più atti moltiplica i costi, tutto ciò diventa difficoltoso da sostenere economicamente.
Esempio : se per successione o donazione si riuniscono al figlio il 100% delle quote (1 atto), alla decorrenza dei sei mesi non ricostituisco perché voglio proseguire con la ditta individuale devo (2 atto) procedere con la liquidazione e poi (3 atto) cessare la snc con prosecuzione di ditta individuale.
E’ evitabile ciò, sembra la moltiplicazione di bolli e diritto e oneri notarile ? Almeno limitarsi al primo e al terzo
Grazie