12 Gennaio 2015

Le cessioni all’esportazione con commissionario

di Marco Peirolo
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Ai sensi dell’art. 1731 Cod. Civ., infatti, “il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario”; si tratta, pertanto, di un mandato senza rappresentanza, in quanto il commissionario agisce in nome proprio, ma per conto del committente, con la conseguenza che gli effetti giuridici degli atti compiuti dal commissionario non si producono direttamente nella sfera giuridica del committente.

Ai fini Iva, il contratto di commissione, poiché riconducibile a quello del mandato, rientra nella categoria delle prestazioni di servizi, così come può desumersi dall’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.

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