Le cessioni a catena
di EVOLUTIONLa disciplina della triangolare comunitaria semplificata riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui i soggetti coinvolti si trovino in tre diversi Stati comunitari.
Secondo tale disciplina l’esenzione (non imponibilità), a determinate condizioni, risulta applicabile sia nel rapporto fra il primo cedente e il promotore che nel rapporto fra il quest’ultimo e il cessionario finale.
Tale semplificazione non è applicabile, invece, nel caso di cessioni a catena, sempre con unico trasporto, fra tre soggetti di cui, però, due identificati nel medesimo Stato membro di arrivo dei beni.
Lo ha spiegato la Corte di Giustizia (sentenza 6/4/2006 causa C245/04 EMAG) dai cui insegnamenti emerge che nel caso di cui alla figura qui sotto:
- il trasferimento intracomunitario (esenzione) può essere attribuito ad una sola delle due cessioni (indipendentemente da quale soggetto può disporre dei beni durante la spedizione) ed il luogo della cessione si considera nello Stato membro di partenza o in quello di arrivo a seconda che tale cessione sia la prima o la seconda delle due cessioni;
- se il trasporto intra è legato alla 1a cessione (esempio fra ITèAT1), la 2a (AT1è AT2) si considera effettuata nello Stato dell’acquisto intracomunitario (AT);
- se il trasporto intra è legato alla 2a cessione (AT1è AT2), la 1^ (ITè AT1) si considera effettuata nello Stato di partenza (IT) e quindi il cessionario-cedente (AT1) si deve identificare nello Stato di partenza (IT).
Volendo sintetizzare è possibile individuare le seguenti tre situazioni.
1a situazione La merce viene trasportata o fatta trasportare da IT (resa a destino) |
Non si presentano particolari problematiche:
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2a situazione |
In tale situazione:
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3a situazione |
IT realizza una cessione intracomunitaria verso AT1 ma solo a condizione che il diritto di disporre dei beni non sia già stato trasferito da AT1 ad AT2 prima di aver lasciato l’Italia. Per IT non si tratta, invece, di cessione intracomunitaria se risulta informato che tale seconda cessione è intervenuta nel territorio nazionale (situazione, attenzione, che potrebbe risultare dalla documentazione contrattuale o del trasporto). |
La Corte di Giustizia, con la sentenza C-628/16 del 21 febbraio 2018, ha confermato il principio secondo cui se chi ritira i beni nello Stato membro del fornitore non è il primo acquirente, ma il secondo acquirente, la prima vendita è interna allo Stato del fornitore e non una cessione intracomunitaria.
Ciò significa, afferma altresì la Corte, che l’Iva addebitata dal secondo cedente al secondo acquirente non può essere detratta da quest’ultimo poiché trattasi di un’operazione non imponibile e quindi l’imposta non è dovuta.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |