Le cessioni di beni a titolo di omaggio
di Giovanni ValcarenghiL’articolo 2 del D.P.R. n. 633/1972 esclude dalla categoria delle cessioni di beni, le cessioni gratuite di beni:
- la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a 50,00;
- per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o della importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto della dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 36-bis del medesimo D.P.R. n. 633/1972.
Il fatto che l’operazione non sia qualificata come cessione di beni determina che non si producano gli effetti tipici del tributo, quali l’obbligo di fatturazione con rivalsa e di registrazione del relativo documento. Ai fini della vincita delle presunzioni di acquisto e di vendita, oltre che ai fini delle imposte dirette, appare comunque opportuno tenere traccia delle movimentazioni di tali beni (censimento dei destinatari).
La normativa evidenzia, al riguardo, una sorta di disinteresse per talune transazioni (che, normalmente, risulterebbero invece rilevanti), vuoi per il limitato valore delle medesime (prima ipotesi), vuoi per il fatto la mancata detrazione dell’Iva all’atto dell’acquisto elimina qualsiasi preoccupazione sulla necessità di evidenziare il tributo a valle.
Peraltro, coordinando tra loro le due fattispecie ed analizzandole sul versante della detrazione dell’imposta all’atto dell’acquisto, risulta che la cessione gratuita di beni non rientranti nella propria produzione o commercio abituale è sempre esclusa da Iva, in quanto:
- ove di costo unitario non superiore a 50,00 euro, scatta la previsione normativa esplicita;
- ove di costo unitario superiore a 50,00 euro, si produce, a monte, la indetraibilità dell’imposta all’acquisto (trattasi, infatti, di spese di rappresentanza con Iva indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera h) del D.P.R. n. 633/1972) che, a sua volta, determina l’applicabilità della seconda ipotesi di esclusione.
Va peraltro rammentato che, per il periodo 2014, l’individuazione del limite di valore esposto dalla norma è stato differenziato in euro 25,82 sino al 12.12.2014, limite elevato a 50 euro dal giorno successivo, per effetto della entrata in vigore del decreto semplificazioni (D.L. n. 175/2014).
Le regole suddette si applicano anche qualora il bene da omaggiare patisca un regime di detrazione Iva particolare; è il tipico caso di alimenti e bevande (strenna natalizia) citati dall’articolo 19bis1, lettera f) del D.P.R. n. 633/1972. In tal senso, si è espressa la Circolare 54/E del 19.06.2002 che, al paragrafo 16.6, afferma che “tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a euro 25,82 (oggi 50,00 euro), destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare invece, la disposizione di cui alla lettera h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza.
Infatti, come chiarito con le circolari n. 188 del 16 luglio 1998 e n. 1 del 3 gennaio 2001, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, con la conseguente detraibilità dell’Iva per quelli di valore non superiore ad euro 25,82 (oggi 50,00 euro)”.
Avendo citato il tema delle strenne natalizie, appare opportuno precisare che, nel caso di omaggio consistente in più beni uniti in unica confezione, il confronto di valore non può essere effettuato con il singolo bene, bensì con l’intero assieme.
Sempre in tema di rispetto del limite di valore, va osservato che ove il bene sia stato acquistato da operatore comunitario, senza che l’acquirente fosse in possesso dell’iscrizione al VIES, si dovrà verificare la somma dell’imponibile e dell’imposta del paese estero (ove correttamente addebitata dalla controparte); tale imposta, infatti, rappresenta un onere accessorio del costo di acquisto e non può essere in alcun modo detratta né richiesta a rimborso.
Infine, laddove gli omaggi fossero destinati ai propri dipendenti e non alla clientela anche potenziale (in tal senso si raccomandava in apertura il “censimento” dei destinatari), l’Iva assolta sull’acquisto risulta sempre indetraibile, con la conseguenza che non rileva la distinzione in termini di importo (né all’acquisto, né al momento della cessione gratuita a titolo di omaggio).
Infatti, con Risoluzione n. 666305 del 16.10.1990, il Ministero ebbe ad affermare che la detrazione è concessa (salvo limitazioni oggettive o soggettive) all’Iva gravante sugli acquisti effettuati nell’esercizio di impresa e/o professione e tali non possono essere considerati quelli effettuati con la finalità di omaggiare i propri dipendenti, diversamente dal caso degli omaggi destinati alla propria clientela.