Le cessioni gratuite a clienti extra-UE
di Luca MambrinAffinchè si configuri una cessione all’esportazione non imponibile, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 633/1972, è necessario che si realizzino contemporaneamente due condizioni:
- i beni devono essere spediti o trasportati fuori dal territorio comunitario;
- il trasferimento dei beni deve avvenire a titolo traslativo della proprietà, ovvero con costituzione o trasferimento di altro diritto reale di godimento.
L’onerosità dell’operazione non costituisce un elemento qualificante delle esportazioni ai fini Iva, per cui rientrano nel regime di non imponibilità, oltre alle cessioni a titolo oneroso, anche quelle gratuite.
Per determinare correttamente gli adempimenti da porre in essere nel caso di cessioni gratuite verso clienti extracomunitari dobbiamo tuttavia distinguere quali cessioni gratuite rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva e quali no: ai sensi dell’articolo 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. 633/1972 infatti costituiscono cessioni di beni anche “le cessioni gratuite ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro 50 e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19 …”.
Pertanto, le cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e per le quali all’atto dell’acquisto o della produzione è stata operata la detrazione dell’Iva costituiscono operazioni rilevanti a fini del tributo da assimilare quindi alle ordinarie cessioni di beni a titolo oneroso.
Nel caso in cui tali cessioni gratuite avvengano nei confronti di clienti extra UE, se rispettati i requisiti previsti, ovvero il trasferimento del bene fuori dal territorio comunitario e il trasferimento del diritto di proprietà, siamo in presenza a tutti gli effetti di un operazione di esportazione definitiva con immissione al consumo di tali beni in uno Stato estero.
Pertanto il cedente nazionale dovrà:
- emettere regolare fattura, in quanto si tratta di operazione rilevante a fini Iva;
- annotare in fattura che trattatasi di “operazione non imponibile” con l’eventuale riferimento normativo (articolo 8 comma 1 lett. a) D.P.R. 633/1972);
- indicare “il prezzo di acquisto o, in mancanza, il prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” come stabilito dall’articolo 13, comma 2, lett. c), del D.P.R. 633/1972;
- annotare che si tratta di omaggi ceduti a titolo gratuito.
Al fine di perfezionare la pratica doganale di esportazione definitiva, deve essere presentata la fattura emessa (non sarà necessaria quindi l’emissione di autofattura o la tenuta del registro degli omaggi) con indicazione del cliente estero destinatario finale dei beni: al fine di giustificare la non imponibilità dell’operazione sarà necessario che questa sia provata dai consueti documenti doganali.
Nel caso omaggi di beni che non configurano cessioni rilevanti ai fini Iva (o perché si tratta di omaggi di beni non prodotti né commercializzati dall’impresa di valore unitario non superiore a 50 euro oppure di beni acquistati senza detrazione dell’imposta), allora, nel caso in cui tali beni siano destinati a clienti extra UE:
- non si dovrà emettere fattura (essendo un’operazione fuori campo Iva per mancanza del presupposto oggettivo);
- deve essere perfezionata solo la procedura doganale di esportazione utilizzando una lista valorizzata redatta su carta intestata dell’impresa (o attraverso l’emissione di una fattura pro–forma) ove indicare i beni ed il loro valore ai fini dell’espletamento della pratica doganale.
Avendo qualificato le cessioni gratuite di beni oggetto dell’attività d’impresa a clienti extra UE come esportazioni non imponibili, deve essere infine ulteriormente verificata la loro rilevanza per l’attribuzione della qualifica di “esportatore abituale” e la loro rilevanza ai fini della formazione del plafond.
Come chiarito nella nota del Ministero delle Finanze n. 10367 del 11.02.1998, i beni esportati a titolo gratuito, secondo la procedura doganale “franco valuta”, pur costituendo cessioni all’esportazione, non rilevano ai fini della formazione del plafond e dell’attribuzione, in capo al soggetto esportatore, dello status di esportatore abituale. Infatti, l’assenza di un corrispettivo non consente di includere l’operazione tra quelle che concorrono alla formazione del plafond. L’Amministrazione finanziaria, in passato, già si era espressa in tal senso, escludendo dal computo del plafond le ipotesi di esportazione “franco valuta”, che si verificano nel caso in cui l’operatore nazionale effettui una cessione gratuita all’esportazione.
Da ciò deriva che, da un punto di vista contabile ed amministrativo, è necessario monitorare attentamente tali cessioni gratuite (di beni prodotti o commercializzati dall’impresa) a clienti extraUE, in quanto tali operazioni, pur configurandosi come esportazioni non imponibili ex articolo 8 del D.P.R. 633/1972, sono escluse, per la mancanza del corrispettivo, ai fini del calcolo del plafond.
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