14 Febbraio 2023

Le cessioni non imponibili a turisti extraUe escluse dal plafond di esportatore abituale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Nella determinazione del plafond di esportatore abituale ai fini Iva non devono essere conteggiate le cessioni non imponibili di cui all’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972, da indicare nel rigo VE32 del modello Iva (tra le altre operazioni non imponibili) e non nel rigo VE30 in cui vanno invece allocate le operazioni non imponibili rilevanti ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale.

Il citato articolo 38-quater D.P.R. 633/1972 prevede, in presenza di determinate condizioni, lo sgravio dell’Iva per le cessioni, effettuate all’interno del territorio dello Stato, di beni destinati all’uso personale nei confronti di soggetti residenti o domiciliati in Paesi extra Ue.

Le condizioni per applicare lo sgravio dell’imposta per le cessioni effettuate a viaggiatori Extra UE sono molteplici.

In primo luogo, l’acquirente deve essere un soggetto privato (consumatore finale) e residente o domiciliato in un Paese extracomunitario, escludendo pertanto dal beneficio qualsiasi acquirente soggetto passivo d’imposta in un Paese Ue (nel qual caso la cessione è soggetta ad Iva nei modi ordinari).

Il secondo requisito riguarda il venditore dei beni, che deve qualificarsi come commerciante al dettaglio, ovvero operatore economico che si rivolge direttamente al consumatore finale.

In terzo luogo, l’importo minimo di spesa necessario per ottenere lo sgravio è di euro 154,94, Iva compresa, risultanti da un’unica fattura emessa dal medesimo punto vendita, ed infine l’uscita dei beni (che devono appartenere ad alcune categorie merceologiche) dal territorio comunitario deve essere comprovata dal “visto uscire” apposto sulla fattura dalla dogana di uscita (oggi canalizzata tramite il sistema Otello) entro tre mesi dalla data di effettuazione dell’operazione e successiva restituzione, entro il quarto mese dall’effettuazione dell’operazione stessa, della fattura al rivenditore.

Per poter applicarsi lo sgravio dell’Iva è indispensabile che i beni escano dal territorio comunitario nei bagagli personali dell’acquirente, entro il terzo mese successivo all’effettuazione della cessione.

I bagagli possono anche non essere accompagnati dal turista, ma essere affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e il successivo ritiro presso l’aerostazione nel settore arrivo merci (circolare 280/D/1998).

In tal caso, il viaggiatore deve lasciare l’Italia con scalo diretto nel Paese di residenza, senza effettuare tappe intermedie ovvero, pur effettuando scali intermedi, non può ritirare i bagagli prima dell’arrivo (circolare 171/D/1999).

Relativamente alle procedure per ottenere la non applicazione dell’imposta, l’articolo 38-quater D.P.R. 633/1972 prevede le due seguenti modalità:

  • emissione di fattura senza imposta. In tal caso, la fattura vistata dalla dogana di uscita dovrà essere restituita al venditore entro il mese successivo all’uscita dei beni dal territorio comunitario. Non verificandosi tali condizioni, il cedente deve versare l’imposta mediante emissione di una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972;
  • emissione di fattura con imposta. In tale ipotesi, entro il mese successivo dall’uscita dei beni dal territorio comunitario, l’acquirente deve restituire la fattura al venditore per l’ottenimento del rimborso dell’Iva assolta. Il cedente recupera l’imposta mediante specifica annotazione di una nota di variazione sul registro degli acquisti.

Come anticipato all’inizio del presente commento, nonostante tali cessioni siano delle vere e proprie esportazioni di beni in quanto integrano i due requisiti (trasferimento fisico fuori dal territorio comunitario e passaggio della proprietà), l’articolo 38-quater non consente al cedente di computare tali operazioni nella verifica dello status di esportatore abituale ai fini Iva.

Si tratta di un’esclusione che, alla luce dell’evoluzione degli scambi di beni con controparti non residenti, dovrebbe essere rivista a beneficio di quei commercianti che, soprattutto nelle città più turistiche, vendono i propri beni a favore di turisti extraUe.