Le clausole che limitano il trasferimento di partecipazioni nelle s.r.l.
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’ormai più che ventennale riforma del diritto societario ha comportato notevoli mutamenti nella disciplina delle società di capitali. In merito alle Srl, uno degli aspetti interessanti ed innovativi (rispetto alla previgente disciplina), e che meritano una particolare attenzione anche per le relative conseguenze, riguarda la definitiva legittimazione, in materia di trasferibilità delle partecipazioni, delle clausole che limitano il trasferimento delle stesse, e che possono essere distinte come segue:
- intrasferibilità assoluta;
- gradimento, con distinzione tra mero gradimento e gradimento motivato;
- prelazione.
In questo contributo ci si sofferma sulla prime delle tre limitazioni, ossia sulla possibilità di prevedere addirittura una limitazione assoluta alla trasferibilità delle partecipazioni da parte dei soci della Srl.
L’articolo 2469, comma 1, cod. civ., stabilisce, quale principio generale, che le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa, fatta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda dei limiti al trasferimento. Evidenziando che il documento in cui prevedere eventualmente delle limitazioni non è l’atto costitutivo, il successivo comma 2, del medesimo articolo 2469, cod. civ., prevede la possibilità di inserire una clausola che impedisca in ogni caso il trasferimento delle partecipazioni. Risulta del tutto evidente che una clausola così “drastica”, se da un lato permette di mantenere solida la base sociale, dall’altro impone un vincolo eccessivamente forte in capo al singolo socio, il quale si vede limitare la propria libertà nel disporre della partecipazione. E appena il caso di precisare che, prima dell’avvento della riforma del diritto societario, una clausola di intrasferibilità assoluta non era ammessa, in quanto la norma non lo consentiva.
Sebbene l’inserimento di una limitazione così importante deve essere valutata con estrema attenzione, potrebbe essere utile inserire una clausola di questo tipo in quelle società in cui la componente personale dei soci assume un rilievo decisivo per la buona riuscita dell’iniziativa imprenditoriale. Si pensi, ad esempio, ad una società che intende svolgere un’attività di ricerca e sviluppo per l’ottenimento di un particolare brevetto o marchio, per la cui riuscita è necessario avvalersi della professionalità specifica dei componenti della società, senza i quali l’obiettivo sarebbe senz’altro impossibile o molto più difficile da raggiungere.
Per ovviare al vincolo che incombe in capo ai soci, lo stesso comma 2, dell’articolo 2469, cod. civ., nel legittimare la clausola di intrasferibilità assoluta delle quote, inserisce una via di fuga per il socio, il quale può esercitare, ai sensi dell’articolo 2473, cod. civ., il diritto di recesso ad nutum per il semplice fatto che nello statuto sia stata inserita la predetta clausola limitativa. In altre parole, la mera presenza della clausola consente al socio di esercitare il diritto di recesso, con conseguente liquidazione della quota sociale, secondo le regole previste dallo stesso articolo 2473 cod. civ. (al valore di mercato), con conseguenze patrimoniali negative in capo alla società che si troverebbe costretta a ridurre la propria consistenza patrimoniale per liquidare la quota al socio recedente. L’unica “attenuazione” alla facoltà di recesso del socio è prevista nello stesso comma 2, dell’articolo 2469, cod. civ., secondo cui nello statuto può essere inserito un termine, non superiore a due anni a partire dalla costituzione della società o dall’acquisto della partecipazione, prima del quale il socio non può esercitare il diritto di recesso. Pertanto, pur tenendo conto della limitazione temporale iniziale, l’inserimento di una clausola di intrasferibilità assoluta delle partecipazioni potrebbe indurre il socio ad attendere il momento più propizio per esercitare il diritto di recesso, ottenendo in tal modo la liquidazione della sua quota ad un valore più alto possibile.