Le clausole di gradimento nel trasferimento di partecipazioni nelle S.r.l.
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariNello statuto delle società a responsabilità limitata, ed in particolare in quello di una holding familiare, potrebbero essere inserite, a tutela del mantenimento delle partecipazioni all’interno del nucleo familiare, delle clausole di gradimento, attraverso cui si subordina l’efficacia del trasferimento delle quote al gradimento, mero o sottoposto ad alcune condizioni, che un determinato soggetto deve esprimere. Tale soggetto può essere:
- un organo sociale (Consiglio di amministrazione, assemblea, ecc.);
- un singolo socio (normalmente quello di maggioranza);
- un soggetto esterno (ad esempio un istituto di credito).
L’articolo 2469 cod. civ., nel ribadire la libera circolazione delle quote sia per atto tra vivi che “mortis causa”, consente di inserire nello statuto apposite clausole di “blocco” dei trasferimenti. Rispetto al passato, tuttavia, sono mutate radicalmente le conseguenze che derivano dall’inserimento di clausole che limitano (o impediscono) la circolazione delle quote, poiché è sancito dal comma 2 del citato articolo 2469, cod. civ. che “qualora l’atto costitutivo o lo statuto prevede l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473”.
È bene evidenziare che il diritto di recesso:
- spetta in qualsiasi momento, ossia ex lege, per il semplice fatto dell’inserimento nello statuto del suddetto limite alla circolazione;
- può essere esercitato prima ancora che intervenga l’eventuale diniego da parte del soggetto deputato a concedere il placet.
L’unica possibilità di compressione del diritto di recesso è contenuta nel secondo periodo dell’articolo 2469, comma 2, cod. civ., secondo cui “l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il diritto di recesso non può essere esercitato”.
Il diritto di recesso non spetta nelle clausole di gradimento cd. “alla francese”, nelle quali il rifiuto all’alienazione della quota deve essere accompagnato dall’indicazione di un terzo, disponibile ad acquistare entro un termine prestabilito a parità di prezzo e condizioni. In tale ipotesi, infatti, al socio che intende cedere la propria partecipazione non viene impedito l’esercizio del proprio diritto, ferma restando la possibilità per gli altri soci di indirizzare l’operazione a favore di un socio “gradito” in quanto da essi indicato.
A prescindere dalle conseguenze sopra evidenziate, che le clausole di gradimento possono avere nel caso in cui non prevedano alcuna condizione o motivazione per esprimere il placet al trasferimento, è opportuno evidenziare una fattispecie in cui la previsione di tali clausole può avere significato pratico ed applicativo. Si pensi alla costituzione di una società tra due fratelli, i quali concedono il diritto di gradimento al genitore che, concretamente, ha fornito a tali soggetti le risorse economiche e finanziarie per poter avviare la società. Attraverso l’introduzione della clausola di gradimento che individua nel genitore il soggetto deputato al rilascio del benestare in caso di trasferimento di quote, si garantisce l’integrità della compagine sociale, scongiurando l’entrata di terze persone estranee al nucleo familiare, almeno per un periodo limitato necessario per la crescita e lo sviluppo dell’attività sociale.
L’inserimento della clausola di gradimento nell’ambito dello statuto sociale richiede la specificazione:
- del soggetto deputato al rilascio del gradimento (organo amministrativo, terzo estraneo, ecc.);
- della procedura che deve rispettare il socio alienante nel caso intenda cedere la partecipazione, compreso il prezzo richiesto e le modalità di pagamento;
- del soggetto deputato a richiedere l’intervento del soggetto competente a pronunciare il gradimento;
- le modalità attraverso le quali la decisione deve essere comunicata alla società ed al socio, nonché i termini entro cui il soggetto deputato deve esprimere il gradimento;
- le conseguenze in ipotesi di mancata espressione del soggetto legittimato al rilascio del gradimento;
- le conseguenze nel caso di mancato gradimento e, quindi, di intrasferibilità delle partecipazioni, ossia il diritto di recesso.