In questo modo, com’è di tutta evidenza, l’unico soggetto inciso dal valore del magazzino è il fornitore iniziale (drop-shipper); invece, il rivenditore, ossia il soggetto che intrattiene il rapporto con il cliente finale, non deve gestire alcun magazzino.
L’ulteriore elemento caratterizzante l’operazione di commercio elettronico in forma di drop-shipping è rappresentato dal fatto che la consegna della merce al cliente finale viene eseguita a cura del drop-shipper, ossia dal fornitore iniziale.
Al fine di essere ancora più schematici, proviamo ad immaginare la seguente situazione:
- Alfa svolge l’attività di commercio elettronico indiretto;
- il sig. Mario Rossi acquista un bene nel sito internet di Alfa;
- la società Alfa non ha la disponibilità di tale bene e provvede ad acquistare il medesimo presso il suo fornitore Beta (c.d. drop-shipper), incaricando quest’ultimo per la consegna di tale bene al sig. Mario Rossi;
- Alfa assume la qualifica di semplice rivenditore.
Lo schema così rappresentato potrebbe essere racchiuso nel concetto di triangolazione, con la conseguente applicazione:
- delle regole specifiche per il commercio elettronico, nel caso in cui, come sopra prospettato, l’acquirente finale sia un soggetto non dotato di partita Iva;
- delle regole “ordinarie” dell’Iva nel caso in cui il cliente finale sia un soggetto dotato di partita Iva (soggetto passivo d’imposta).
Si ricorda, in ogni caso, che entrambe le ipotesi di cui sopra devono essere coordinate con la problematica inerente alla territorialità ai fini Iva.
Dal punto di vista procedurale e documentale, si realizza la seguente situazione:
- Beta, il soggetto drop-shipper (fornitore iniziale), fattura i propri prodotti al rivenditore;
- Alfa, il soggetto rivenditore, fattura al cliente finale la vendita, comprensiva del proprio ricarico applicato.
Si ricorda, sul punto, che alle cessioni online di beni a soggetti privati Ue si rendono applicabili le previsioni normative per le vendite a distanza, di cui all’articolo 41, comma 1, lett. b), D.L. 331/1993, come cessioni “intracomunitarie”, purché l’importo delle vendite effettuate in ciascuno Stato membro sia superiore, nell’anno in corso o nell’anno solare precedente:
Nella seguente tabella sono elencate le “soglie di protezione” vigenti nei Paesi membri (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/distance_selling/index_en.htm).
Stato membro | Soglia | Stato membro | Soglia |
Austria | € 35.000,00 | Svezia | Sek 320.000,00 |
Belgio | € 35.000,00 | Finlandia | € 35.000,00 |
Olanda | € 100.000,00 | Cipro | € 35.000,00 |
Danimarca | Dkk 280.000,00 | Estonia | € 35.151,00 |
Germania | € 100.000,00 | Lettonia | Lvl 24.000,00 |
Grecia | € 35.000,00 | Lituania | Ltl 125.000,00 |
Spagna | € 35.000,00 | Malta | € 35.000,00 |
Francia | € 100.000,00 | Polonia | Pln 160.000,00 |
Irlanda | € 35.000,00 | Repubblica Ceca | Czk 1.140.000,00 |
Italia | € 35.000,00 | Slovacchia | € 35.000,00 |
Lussemburgo | € 100.000,00 | Slovenia | € 35.000,00 |
Portogallo | € 35.000,00 | Ungheria | Huf 8.800.000,00 |
Gran Bretagna | Gbp 70.000,00 | Bulgaria | Bgn 70.000,00 |
Romania | Ron 118.000,00 | | |
Sulla base di tali considerazioni è necessario coordinare le previsioni normative di cui al D.P.R. 633/1972 e il D.L. 331/1993, in quanto è indispensabile stabilire se il cliente finale è o meno un soggetto passivo d’imposta.
Fornitore iniziale (drop-shipper) | Rivenditore | Cliente finale | Regole Iva per la cessione tra il rivenditore e il cliente finale |
IT | IT | IT – P.Iva | Regole ordinarie |
IT | IT | IT – No P.Iva | Regole delle vendite a distanza |
IT | IT | UE – P. Iva | Regole ordinarie |
IT | IT | UE – No P. Iva | Regole delle vendite a distanza |
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