24 Dicembre 2018

L’e-commerce e la formula del “drop shipping”

di Leonardo Pietrobon
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Lo svolgimento di un’attività di e-commerce e precisamente il c.d. commercio elettronico indiretto (cessione di beni), al pari dello svolgimento di un’attività di commercio tradizionale, poggia le proprie basi sulla vendita di prodotti già a disposizione del fornitore per essere trasferiti al cliente, ossia presenti in magazzino. Tuttavia, negli ultimi anni, sempre più spesso, a fronte dell’immaterialità dell’attività di e-commerce, si sta diffondendo il c.d. fenomeno del “Drop shipping”, ossia la vendita di quanto non ancora acquistato o, viceversa, l’esecuzione di un’operazione di acquisto sul venduto.

In altri termini, il bene ceduto online non è materialmente presente nel magazzino del venditore, per cui quest’ultimo soggetto, una volta perfezionata la vendita, trasmette l’ordine di acquisto al fornitore (drop-shipper), che provvede alla spedizione al cliente finale.

In questo modo, com’è di tutta evidenza, l’unico soggetto inciso dal valore del magazzino è il fornitore iniziale (drop-shipper); invece, il rivenditore, ossia il soggetto che intrattiene il rapporto con il cliente finale, non deve gestire alcun magazzino.

L’ulteriore elemento caratterizzante l’operazione di commercio elettronico in forma di drop-shipping è rappresentato dal fatto che la consegna della merce al cliente finale viene eseguita a cura del drop-shipper, ossia dal fornitore iniziale.

Al fine di essere ancora più schematici, proviamo ad immaginare la seguente situazione:

  1. Alfa svolge l’attività di commercio elettronico indiretto;
  2. il sig. Mario Rossi acquista un bene nel sito internet di Alfa;
  3. la società Alfa non ha la disponibilità di tale bene e provvede ad acquistare il medesimo presso il suo fornitore Beta (c.d. drop-shipper), incaricando quest’ultimo per la consegna di tale bene al sig. Mario Rossi;
  4. Alfa assume la qualifica di semplice rivenditore.

Lo schema così rappresentato potrebbe essere racchiuso nel concetto di triangolazione, con la conseguente applicazione:

  1. delle regole specifiche per il commercio elettronico, nel caso in cui, come sopra prospettato, l’acquirente finale sia un soggetto non dotato di partita Iva;
  2. delle regole “ordinarie” dell’Iva nel caso in cui il cliente finale sia un soggetto dotato di partita Iva (soggetto passivo d’imposta).

Si ricorda, in ogni caso, che entrambe le ipotesi di cui sopra devono essere coordinate con la problematica inerente alla territorialità ai fini Iva.

Dal punto di vista procedurale e documentale, si realizza la seguente situazione:

  • Beta, il soggetto drop-shipper (fornitore iniziale), fattura i propri prodotti al rivenditore;
  • Alfa, il soggetto rivenditore, fattura al cliente finale la vendita, comprensiva del proprio ricarico applicato.

Si ricorda, sul punto, che alle cessioni online di beni a soggetti privati Ue si rendono applicabili le previsioni normative per le vendite a distanza, di cui all’articolo 41, comma 1, lett. b), D.L. 331/1993, come cessioni “intracomunitarie”, purché l’importo delle vendite effettuate in ciascuno Stato membro sia superiore, nell’anno in corso o nell’anno solare precedente:

Nella seguente tabella sono elencate le “soglie di protezione” vigenti nei Paesi membri (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/distance_selling/index_en.htm).

Stato membro Soglia Stato membro Soglia
Austria € 35.000,00 Svezia Sek 320.000,00
Belgio € 35.000,00 Finlandia € 35.000,00
Olanda € 100.000,00 Cipro € 35.000,00
Danimarca Dkk 280.000,00 Estonia € 35.151,00
Germania € 100.000,00 Lettonia Lvl 24.000,00
Grecia € 35.000,00 Lituania Ltl 125.000,00
Spagna € 35.000,00 Malta € 35.000,00
Francia € 100.000,00 Polonia Pln 160.000,00
Irlanda € 35.000,00 Repubblica Ceca Czk 1.140.000,00
Italia € 35.000,00 Slovacchia € 35.000,00
Lussemburgo € 100.000,00 Slovenia € 35.000,00
Portogallo € 35.000,00 Ungheria Huf 8.800.000,00
Gran Bretagna Gbp 70.000,00 Bulgaria Bgn 70.000,00
Romania Ron 118.000,00    

 

Sulla base di tali considerazioni è necessario coordinare le previsioni normative di cui al D.P.R. 633/1972 e il D.L. 331/1993, in quanto è indispensabile stabilire se il cliente finale è o meno un soggetto passivo d’imposta.

 

Fornitore iniziale

(drop-shipper)

Rivenditore Cliente finale Regole Iva per la cessione tra il rivenditore e il cliente finale
IT IT IT – P.Iva Regole ordinarie
IT IT IT – No P.Iva Regole delle vendite a distanza
IT IT UE – P. Iva Regole ordinarie
IT IT UE – No P. Iva Regole delle vendite a distanza

 

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