L’e-commerce attraverso i portali di vendita internazionali
di Leonardo PietrobonI “giganti” del commercio elettronico indiretto (Amazon, Fliokar, Groupon, Zalando, ecc), sempre più spesso, oltre ad offrire la propria “vetrina-piattaforma” per la promozione dei prodotti, offrono servizi funzionali ad una gestione totale del processo di vendita. In particolare, tali multinazionali offrono, a titolo esemplificativo:
- il servizio di nomina dei vari rappresentanti fiscali nei diversi Paesi europei, al fine di porre in essere gli adempimenti Iva richiesti dalle varie normative Iva;
- il servizio di logistica, ossia un servizio che permette di trasferire i beni da un deposito all’altro, magari con collocazioni in diversi Paesi, a seconda delle richieste di acquisto di tali beni da parte degli utenti/clienti finali;
- un servizio di inventario internazionale, ossia un servizio che permette alla società italiana di definire a sua discrezione i Paesi in cui intende stoccare i prodotti, scegliendo uno o più centri di deposito logistici della multinazionale.
In particolare, la multinazionale del commercio elettronico con i servizi di cui sopra può anche procedere con:
- il ritiro della merce presso la sede italiana della società venditrice;
- l’imballaggio e la spedizione dei prodotti verso altri Paesi, nonché la consegna sino al domicilio degli acquirenti;
- il recapito alla società venditrice di report di avvenuta consegna.
In tutte queste fasi la multinazionale svolge un ruolo di service provider, ossia di soggetto che facilita le transazioni commerciali e offre servizi di logistica senza intervenire come controparte, economica e giuridica, nei contratti di vendita dei beni; contratti che sono stipulati, di fatto, fra la società italiana e il cliente finale.
Sotto il profilo della territorialità Iva è necessario conoscere se il trasporto dei beni in altri Paesi Ue avviene prima della cessione all’acquirente o nel mentre di tale operazione di cessione.
Nella prima ipotesi – trasporto del bene prima della cessione del bene al cliente finale – si realizza un trasferimento fisico della merce presso un centro di deposito della multinazionale situato in un altro Stato membro UE, in attesa della successiva vendita e consegna agli acquirenti finali di tale Paese. Ai fini Iva, considerato che:
- non si è in presenza di un trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- si è in presenza di un’operazione onerosa,
- si realizza l’invio dei beni dall’Italia al territorio di un altro Paese UE con trasporto eseguito dalla multinazionale per conto della società cedente italiana,
si è in presenza di una cessione intracomunitaria “assimilata” non imponibile Iva ex articolo 41, comma 2, lett. c), D.L. 331/1993, secondo cui “Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a): … c) l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti”.
In altri termini, l’invio dei beni in altro Paese Ue, prima della cessione costituisce una sorta di “invio in conto proprio”, rilevante ai fini Iva, il cui momento temporalmente rilevante ai fini Iva si realizza all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione dal territorio dello Stato oppure al termine di ciascun mese, se i trasferimenti di beni avvengono in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un mese solare (ex articolo 39, commi 1–3, D.L. 331/1993), e la base imponibile è costituita “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” (ex articolo 43, comma 4, D.L. 331/1993).
Ancora sotto il profilo procedurale, la società italiana, prima dell’invio dei beni nell’altro Paese UE, deve identificarsi direttamente ai fini Iva in quest’ultimo ovvero a nominare un rappresentante fiscale, al fine di rilevare l’operazione intracomunitaria nella posizione Iva italiana. La successiva cessione dei beni nell’altro Paese Ue, invece, deve seguire il trattamento Iva stabilito in base alla normativa Iva locale.
Nella seconda ipotesi – trasporto di beni situati nel territorio dello Stato verso altro Paese Ue in esecuzione della cessione all’acquirente – è necessario operare un’ulteriore distinzione a seconda che il soggetto acquirente UE sia o meno un soggetto passivo Iva.
Nel caso di acquirente soggetto passivo d’imposta stabilito in altro Paese UE (soggetto dotato di partita Iva) si realizza una cessione intracomunitaria non imponibile Iva (articolo 41, comma 1, lett. a), D.L. 331/1993) in capo alla società italiana cedente.
Se, invece, il soggetto acquirente non è un dotato di partita Iva, la cessione rientra nei casi di vendite a distanza, di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lett. b), D.L. 331/1993 (già oggetto di un precedente intervento).