28 Gennaio 2021

Le comunicazioni DAC6 relative all’elusione dello scambio di informazioni CRS

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

La categoria D degli hallmark contempla la casistica degli elementi distintivi specifici che riguardano lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva. Si tratta di un gruppo dove il requisito della transnazionalità risulta sempre verificato e dove non sono richiesti i requisiti della riduzione di imposta e del vantaggio principale.

In sostanza, il comportamento risulta aggressivo anche nelle ipotesi in cui non vi sia alcun vantaggio fiscale. Si tratta, infatti, di una misura volta non tanto a contrastare operazioni di pianificazioni fiscali internazionali, quanto piuttosto, volte ad occultare il reale titolare effettivo o ad ostacolare lo scambio di informazioni CRS DAC2.

Sul punto, la bozza di circolare diramata non offre molti esempi inediti, in quanto richiama indicazioni già contenute nel D.M. 17.11.2020.

Il gruppo D si divide in due importanti sottogruppi:

  • il sottogruppo D1 relativo ai meccanismi transfrontalieri che hanno l’effetto di compromettere l’obbligo di comunicazione previsto dal CRS;
  • il sottogruppo D2 relativo all’utilizzo di veicoli societari o accordi giuridicamente vincolanti che consentono di schermare il reale detentore di asset non necessariamente produttivi di redditi di natura finanziaria (ad esempio proprietà immobiliari), che dunque non rientrano nel contesto della disciplina CRS.

Il primo sottogruppo contempla le seguenti 6 categorie.

Tabella n. 1 – le casistiche del gruppo D1

a)

l’uso di un conto, prodotto o investimento che non è un conto finanziario, o non appare come tale, ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un conto finanziario
b) il trasferimento di conti o attività finanziari in giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l’utilizzo di tali giurisdizioni
c) la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari
d) il trasferimento o la conversione di un’istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attività in un’istituzione finanziaria o in un conto o in attività finanziaria non soggetti a comunicazione nell’ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari
e)

il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo di eliminare la comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti o persone che esercitano il controllo sui conti nell’ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari

f)

meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l’uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici

Si può cogliere, quale elemento comune alle casistiche proposte, l’uso di strumenti che evitano la comunicazione CRS.

Nella lettera a) si fa riferimento all’uso della moneta elettronica che, a differenza dei conti correnti, non è oggetto di comunicazione. Si rende opportuno tratteggiare bene il contorno della moneta elettronica per vedere se vi rientrano anche le criptovalute.

La lettera b) affronta il caso del trasferimento di fondi da un Paese aderente al sistema CRS ad un Paese non aderente. La casistica potrebbe di primo acchito spaventare. Di fatto sembra porre un vincolo all’uscita e all’emigrazione verso Paesi non aderenti. In realtà lo spirito della norma pare essere quello della strumentalizzazione dei trasferimenti che devono avvenire attraverso un meccanismo. Pare difficile incasellare in questo alveo il mero trasferimento di conti in un Paese non aderente, in quanto si deve realizzare un meccanismo e il mero trasferimento del conto può essere difficilmente inquadrato come un vero e proprio meccanismo. Illuminante, in tal senso, è anche l’esempio n. 28 dove si propone il trasferimento di una somma il 28 dicembre per poi rientrare il 2 gennaio. Questo in quanto la comunicazione CRS fotografa le situazioni al 31/12 dell’anno.

Sulla stessa scia si pone anche la lettera d) dove si prevede il caso della sostituzione di un conto corrente con un investimento non oggetto di comunicazione, come ad esempio un fondo pensione.

In relazione alla lettera c) la bozza di circolare ricorda come la Sezione I dell’Allegato A, lettera M al decreto ministeriale fornisca in merito l’esempio del trust che paga conti o fatture per conto di un beneficiario. Il pagamento delle spese del beneficiario potrebbe di fatto eludere la comunicazione delle somme erogate al beneficiario.