Le comunicazioni di invito alla compliance relative ai redditi 2013
di Luca MambrinAl fine di favorire una proficua collaborazione tra Fisco e contribuente promuovendo l’adempimento spontaneo (“tax compliance”) l’Agenzia delle Entrate ha recentemente inviato delle comunicazioni relative alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014 dalle persone fisiche sui redditi 2013 per verificare se in tali dichiarazioni sono stati indicati correttamente tutti i dati reddituali.
In particolare le lettere vengono inviate ai contribuenti che, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia confrontati con quelli dichiarati nel modello 730 o nel modello Unico PF, risulta abbiano percepito ma non dichiarato, o lo hanno fatto solo in parte, determinate tipologie di redditi, quali ad esempio redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione, redditi di lavoro dipendente o di pensione, assegni periodici corrisposti dal coniuge, redditi di partecipazione, redditi di capitale, plusvalenze o sopravvenienze attive, redditi di lavoro autonomo derivanti o non derivanti dall’esercizio di attività professionali.
Il documento riporta:
- l’identificativo della comunicazione;
- i redditi presenti in Anagrafe tributaria che non risultano dichiarati;
- una tabella di dettaglio delle categorie reddituali alle quali si riferiscono i redditi segnalati.
Una volta ricevuta la comunicazione, il contribuente può attivarsi per evitare che le irregolarità riscontrate possano diventare motivo di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate; confrontati i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi con il prospetto informativo sarà possibile per il contribuente fornire elementi utili per giustificare in tutto o in parte l’anomalia riscontrata ovvero regolarizzare la propria posizione.
Nel primo caso sarà necessario eliminare l’incongruenza segnalata nella comunicazione e qualora si abbia la necessità di richiedere ulteriori informazioni il contribuente può rivolgersi:
- ad un centro di assistenza multicanale (CAM), attraverso i numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 dal cellulare;
- alla Direzione provinciale di competenza;
- a uno degli uffici territoriali della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
Quindi nel caso in cui si ritenga che i dati riportati in dichiarazione siano corretti sarà possibile eliminare l’anomalia segnalando all’Agenzia delle Entrate fatti, elementi e circostanze non conosciuti oltre che presentare idonea documentazione. È possibile trasmettere documentazione in formato elettronico tramite il canale CIVIS, il canale di assistenza telematica dell’Agenzia delle Entrate, utilizzabile solo da utenti registrati ai servizi telematici dell’Agenzia.
Invece, nel caso in cui il contribuente riconosca gli errori rilevati dall’Agenzia, sarà possibile correggerli mediante il ravvedimento operoso. In particolare si dovrà:
- presentare una dichiarazione integrativa;
- versare le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato;
- versare, in misura ridotta, le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione e in essa contenute.
Per la presentazione della dichiarazione integrativa si dovrà utilizzare il modello Unico PF 2014 e dovranno essere indicati, oltre i redditi non dichiarati, anche tutti gli altri dati (redditi, oneri e crediti) già esposti nella dichiarazione originaria che non richiedono modifiche; inoltre sarà necessario tener conto del debito o del credito emerso nella dichiarazione originaria. Nella dichiarazione integrativa dovrà essere barrata la casella “dichiarazione integrativa” presente nel frontespizio del modello e sarà necessario evidenziare quali quadri della dichiarazione originaria sono stati oggetto di aggiornamento e quali sono stati invece modificati.
Il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni deve essere effettuato utilizzando il modello F24, avendo cura di riportare il “codice atto” indicato in alto a sinistra della comunicazione ricevuta.
La sanzione da versare, applicando il ravvedimento operoso, è pari al 30% della maggiore imposta che risulta dalla dichiarazione integrativa. In caso di dichiarazione infedele la misura della sanzione è pari ad 1/6 del minimo, ossia del 90% delle maggiori imposte dovute (180% il massimo).
In presenza di canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non dichiarati o dichiarati in misura inferiore a quella effettiva per i quali si è optato per la cedolare secca le sanzioni previste per omessa o infedele dichiarazione si applicano in misura raddoppiata. In particolare:
- da un minimo di 180% ad un massimo del 360% se i canoni non sono stati dichiarati o sono stati dichiarati solo parzialmente, pertanto la sanzione da applicare deve essere pari al 30% della maggiore imposta determinata (1/6 del minimo);
- da un minimo di 240% ad un massimo del 480% in caso di omessa dichiarazione, pertanto la sanzione da applicare deve essere pari al 40% della maggiore imposta determinata (1/6 del minimo).
Infine per quanto riguarda gli interessi questi devono essere calcolati al tasso legale annuo vigente, rapportato ai giorni di ritardo, tasso pari al 2,5% dal 01.01.2012 al 31.12.2013, pari al 1% per l’anno 2014, allo 0,5% per l’anno 2015, allo 0,2% per il 2016 e pari allo 0,1% per il 2017.
Per determinare agevolmente la misura delle sanzioni e degli interessi dovuti con il ravvedimento l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul suo sito internet il software “Compliance – calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti”.