13 Settembre 2017

Le condizioni di applicazione della Direttiva interessi-canoni

di EVOLUTION
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La tassazione degli interessi e canoni, soprattutto all’interno del reddito di impresa, costituisce una fattispecie a cui porre una particolare attenzione.
Al fine di approfondirne gli aspetti transnazionali, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa nello specifico dell’esenzione prevista dalla Direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003 applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

L’articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973, introdotto dal D.Lgs. 143/2005 (in recepimento della direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003 c.d. direttiva “Interessi-Canoni”), prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea.

 

Condizioni previste per esenzione

Ai fini dell’esenzione, le società beneficiarie (o le società le cui organizzazioni sono beneficiarie):

  • devono risiedere ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi della Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi stipulata con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea;
  • devono rivestire una delle forme previste dall’allegato A del D.Lgs. 143/2005, ossia devono rivestire tassative forme giuridiche nazionali.

Inoltre, il soggetto percettore deve essere il beneficiario effettivo dei flussi di reddito corrisposti e non operare come un soggetto meramente interposto nel flusso reddituale, al solo scopo di usufruire della direttiva comunitaria (ipotesi di Treaty shopping).

 

Regime fiscale del percettore dei flussi

Le società beneficiarie devono essere assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate nell’allegato B del D.Lgs. 143/2005 ovvero ad un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.

 

Requisiti del soggetto erogante

Nel caso di pagamenti effettuati da società (od enti) i canoni e gli interessi sono esentati a condizione che, congiuntamente, i soggetti eroganti:

  • risiedano, ai fini fiscali, in Italia;
  • siano assoggettati, senza fruire di regime di esonero, all’imposta sul reddito delle società;
  • rivestano una delle forme previste dall’Allegato A (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; enti pubblici e privati esercenti attività industriali).

Anche la stabile organizzazione è considerata soggetto erogante solo nella misura in cui gli interessi e i canoni corrisposti siano costi inerenti all’attività da essa svolta.

La stabile organizzazione deve essere:

  • costituita da società residente nell’UE;
  • situata in Italia;
  • assoggettata regolarmente all’imposta societaria, senza fruire di regimi di esonero.

 

Controllo societario

L’esenzione su interessi e canoni prevista dalla direttiva si applica solo a società “consociate”.

Due società sono considerate consociate se:

  • una delle due società possiede una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • una terza società possiede una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria sia nella società erogante che nella società percettrice.

In ogni caso occorre che le società siano residenti all’interno di uno Stato membro: non è ammesso alcun regime di esenzione se le due società (erogante e ricevente) degli interessi e dei canoni, si trovano sotto il controllo comune di un soggetto extra UE.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Fiscalità internazionale: casi operativi e novità