Le condizioni di ammissibilità dell’appello incidentale tardivo
di Angelo GinexIn tema di contenzioso tributario, l’appello incidentale tardivo è sempre ammissibile allorquando l’eventuale accoglimento dell’impugnazione principale muti l’assetto di interessi facenti capo all’appellato, ancorché quest’ultimo abbia prestato acquiescenza alla sentenza. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 29593 del 16.11.2018.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento e del ruolo in essa incorporato.
Nella specie, il contribuente contestava l’iscrizione a ruolo di somme derivanti da un’operazione di cessione di partecipazioni qualificate, in quanto non aventi finalità speculative, come tali tassabili ex articolo 67, comma 1, lett. c), Tuir, ma di investimento nella gestione collettiva del risparmio.
I giudici di prime cure, accolto il ricorso, procedevano, dunque, ad annullare il ruolo e la successiva cartella di pagamento.
Per la riforma di detto provvedimento, presentava impugnazione l’Ente impositore, omettendo di notificare l’atto di appello all’Agente della riscossione, parte del processo di primo grado; mentre il contribuente, in sede di costituzione in giudizio, contestando la violazione dell’articolo 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992, proponeva impugnazione incidentale tardiva nei confronti del riscossore pretermesso per vizi propri della cartella.
Il gravame principale era, tuttavia, giudicato ammissibile e fondato nel merito, atteso che si trattasse di una causa scindibile e, quindi, non sussistesse litisconsorzio necessario originario. Di contro, l’impugnazione incidentale era reputata dai giudici di seconde cure inammissibile perché tardiva.
Il contribuente proponeva, dunque, ricorso per cassazione contestando, tra gli altri motivi, l’erronea applicazione degli articoli 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992, 331 e 332 c.p.c., sull’assunto che il giudice del gravame avesse dichiarato ammissibile un appello non notificato ad una parte del processo di primo grado, in una causa inscindibile, né avesse disposto l’integrazione del contraddittorio; e la violazione degli articoli 334 e 343 c.p.c., per aver dichiarato inammissibile l’appello incidentale tardivo.
I Supremi giudici, accogliendo il ricorso in relazione a quest’ultimo motivo di doglianza, hanno colto l’occasione per porre lumi sulla scindibilità delle cause e sulla proponibilità dell’impugnazione incidentale in via tardiva su capi decisori della sentenza impugnata.
Quanto alla prima questione, in particolare, i giudici di legittimità, ricorrendo a pacifici precedenti giurisprudenziali, hanno riaffermato che l’obbligo di promuovere l’appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, ex articolo 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992, non deroga alla distinzione tra cause scindibili ed inscindibili, sancita dal codice di rito.
Pertanto, si deduce che in cause scindibili, quali quelle inerenti a ruolo e vizi propri di atti della riscossione come nel caso in rassegna e nelle quali non si registra alcun litisconsorzio necessario originario, l’omessa proposizione dell’impugnazione nei confronti di tutte le parti non fa sorgere un obbligo di integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. n. 25588/2017; Cass. n. 24083/2014).
In merito all’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, i Supremi giudici, sulla scorta dell’attestata compatibilità dell’articolo 334 c.p.c. all’impianto processuale tributario, hanno rilevato che il soggetto appellato ha sempre interesse a proporre impugnazione incidentale tardiva ogni qual volta il gravame principale ponga in discussione l’assetto di interessi regolato dalla sentenza di primo grado, da costui acquiesciuta (cfr. Cass. n. 15770/2018, n. 1879/2018, n. 23396/2015).
Ad abundantiam, l’impugnazione incidentale tardiva potrebbe anche avere ad oggetto capi autonomi e diversi da quelli contestati dall’appello principale, in ragione del combinato disposto degli articoli 334, 343 e 371 c.p.c.
Resta inteso, tuttavia, che l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva è subordinata a quella del gravame principale (cfr. Cass. n. 14609/2014; Cass. n. 15483/2008).
In definitiva, nel caso in rassegna, l’impugnazione incidentale tardiva inerente alla regolarità della cartella aveva ragion d’essere, atteso che l’eventuale accoglimento delle doglianze dell’Ente impositore avrebbe mutato l’assetto di interessi definito dalla sentenza di primo grado.
Per questo ordine di ragioni, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza con rinvio ai giudici di seconde cure, i quali si pronunceranno sulle contestazioni dell’appello incidentale.