16 Ottobre 2024

Le condizioni di applicazione del regime pex

di Laura Mazzola
Scarica in PDF

Il regime pex (“partecipation exemption”) può essere fruito da tutti i contribuenti che producono reddito d’impresa.

In particolare, tale beneficio può essere fruito da:

  • società di capitali (Srl, Spa e Sapa);
  • società cooperative e di mutua assicurazione;
  • enti pubblici e privati che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività di tipo commerciale;
  • società o enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni;
  • società di persone (sas e snc);
  • persone fisiche titolari di reddito d’impresa.

Restano escluse le cosiddette “imprese minori”, ossia quei soggetti che determinano il reddito secondo la disciplina di cui all’articolo 66, Tuir, in quanto soggetti esonerati dagli obblighi di redazione del bilancio.

Affinché una partecipazione possa fruire del regime pex, deve soddisfare una serie di requisiti previsti dall’articolo 87, Tuir, e di seguito elencati:

  • ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello di avvenuta cessione (c.dholding period);
  • iscrizione in bilancio, tra le immobilizzazioni finanziarie, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  • residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata;
  • esercizio, da parte della società partecipata, di un’attività commerciale o industriale.

Ne deriva che, come indicato al primo punto, risultano esclusi a priori, dalla possibilità di avvalersi del regime pex, i soggetti di nuova costituzione (circolare n. 36/E/2004).

Fanno eccezione le società neocostituite mediante operazioni straordinarie con adozione del regime di neutralità fiscale, quali fusioni o scissioni.

Per quanto riguarda le partecipazioni acquisite in momenti diversi, occorre sempre considerare cedute per prime le partecipazioni acquistate in tempo più recente.

Il requisito dell’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie deve essere verificato nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; ne deriva che l’iscrizione della partecipazione, nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso, tra l’attivo circolante patrimoniale preclude qualunque possibilità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, Tuir, anche se la partecipazione è successivamente iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie.

Di converso, l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo esercizio rende irrilevanti eventuali successive riclassificazioni nell’attivo circolante; con la conseguenza che la cessione della partecipazione darà sempre luogo, ferme le altre condizioni, a una plusvalenza esente o a una minusvalenza indeducibile.

In merito alla residenza fiscale della società partecipata, il requisito deve sussistere ininterrottamente sin dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo.

Si evidenzia che la Legge di bilancio per il 2024 ha introdotto, a decorrere dall’1.1.2024, all’articolo 68, Tuir, un nuovo comma 2-bis, al fine di estendere il regime di assoggettamento a imposizione delle plusvalenze nella misura del 5% “alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società”.

Sotto il profilo soggettivo, la disposizione trova applicazione esclusivamente per le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1 lett. d), Tuir, privi di stabile organizzazione in Italia che soddisfano le seguenti condizioni:

  • residenza in uno stato UE o SEE che scambia informazioni;
  • soggetti nel Paese estero a un’imposta sul reddito delle società.

Infine, come indicato nell’ultimo punto, l’attività esercitata dalla partecipata deve essere di tipo commerciale o industriale dall’inizio del terzo periodo antecedente al realizzo.

L’impresa commerciale è individuata sulla base dei criteri di cui all’articolo 55, Tuir e, quindi, coincide con le attività che danno luogo a reddito d’impresa, rilevando secondo una definizione più ampia rispetto a quella civilistica.