12 Febbraio 2018

Le condizioni per l’accessorietà ai fini Iva

di EVOLUTION
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L’articolo 12 del D.P.R. 633/1972 contiene uno dei principi fondamentali che regola il funzionamento dell’imposta su valore aggiunto. La norma, infatti, stabilisce quando un’operazione, cessione o prestazione che sia, deve considerarsi accessoria all’operazione principale, dovendo in tal caso seguire le stesse regole di quest’ultima.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le condizioni che si devono verificare affinché un’operazione debba considerarsi accessoria a un’operazione principale.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, tra cui, ad esempio:

  • il trasporto;
  • l’imballaggio;
  • la posa in opera;
  • il confezionamento;
  • la fornitura di recipienti o contenitori;
  • accessorie all’operazione principale seguono il trattamento Iva dell’operazione principale stessa, non essendo considerate operazioni di per sé autonome.

Affinché un’operazione debba essere considerata come accessoria devono essere verificate le seguenti condizioni:

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