La Convenzione è una delle fonte del diritto internazionale e consiste in un accordo formale con il quale due o più Stati costituiscono, modificano o estinguono tra loro rapporti giuridici di diritto internazionale. In altre parole, le Convenzioni sono trattati internazionali che vincolano i Paesi sottoscrittori e si applicano ai residenti dei Paesi firmatari.
Le Convenzioni internazionali producono effetti negli ordinamenti statali a seguito del:
- procedimento di ratifica (iter procedurale con il quale l’Organo istituzionale preposto esprime la volontà di rendere obbligatoria la Convenzione);
- recepimento tramite una fonte di diritto interno (di solito una legge).
Le Convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni, nella maggior parte dei casi, ricalcano la struttura del Modello di Convenzione elaborato in sede OCSE; tuttavia, tale modello e il relativo commentario non sono strumenti giuridici vincolanti, ma rivestono la natura di raccomandazioni. Le indicazioni ivi contenute assumono una notevole importanza ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle Convenzioni bilaterali e per la risoluzione di controversie.
I principali strumenti tecnici utilizzati dagli Stati per contrastare i fenomeni di doppia imposizione sono:
- l’esenzione;
- il credito d’imposta;
- il rimborso.
Il metodo dell’esenzione prevede che un certo tipo di reddito venga esentato dall’applicazione delle imposte nello Stato della residenza. Per esempio, il reddito già tassato in capo alla società non viene tassato in capo al socio. L’esenzione:
- è totale, quando il reddito di fonte estera non si cumula con gli atri redditi conseguiti dal soggetto residente;
- è progressiva, quando i redditi di fonte estera vengono computati nell’ammontare del reddito complessivo del residente solo per determinare l’aliquota progressiva applicabile;
- può variare a seconda della natura del percipiente (persona fisica o giuridica).
Il metodo del credito d’imposta prevede la deduzione dalle imposte dovute nello Stato della residenza, calcolate su tutti i redditi ovunque prodotti, delle imposte pagate all’estero. Il credito d’imposta si definisce:
- pieno quando si scomputano dalle imposte nazionali interamente quelle pagate all’estero;
- ordinario quando non può essere superiore alle imposte che si sarebbero ottenute se il reddito fosse stato tassato nello Stato di residenza secondo le regole nazionali.
In alternativa al credito d’imposta, al contribuente dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di richiedere il rimborso delle somme eventualmente assoggettate a doppia imposizione. Il rimborso non deve essere richiesto allo Stato di residenza, bensì nell’altro Paese, considerato il principio worldwide taxation, il quale prevede la tassazione nello stato di residenza di tutti i redditi prodotti all’estero.
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