24 Marzo 2018

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni a sostegno dei contribuenti

di EVOLUTION
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Se si produce un reddito in un Paese diverso da quello di residenza, è possibile che il contribuente venga tassato in entrambi gli Stati. In questi casi, qualora la norma interna non preveda una disciplina specifica per evitare la doppia imposizione, è possibile ricorrere all’eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i due Stati.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.

La potestà impositiva di uno Stato, intesa come la capacità di disciplinare in via esclusiva, sia sul piano economico, sia su quello giuridico, le attività che si svolgono nel proprio territorio, a seguito dello sviluppo della globalizzazione dell’economia, ha trovato un limite nella pretesa di altri Stati di sottoporre a imposizione fattispecie che non si sono integralmente realizzate all’interno dei loro confini.

Tale circostanza ha determinato l’insorgere di fenomeni di doppia imposizione che hanno spinto i singoli Stati, preoccupati dagli effetti negativi che ciò causava agli scambi internazionali, da un lato ad approntare apposite disposizioni interne, dall’altro a condividere regole di riparto della potestà impositiva sottoscrivendo, nella maggior parte dei casi, sulla base di modelli elaborati in ambito OCSE, specifiche Convenzioni internazionali.

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