Le deducibilità dei contributi previdenziali nel regime forfettario
di Luca MambrinCome noto, i contribuenti che adottano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014 determinano il reddito di impresa o di lavoro autonomo in via forfettaria, applicando all’ammontare dei ricavi o compensi, percepiti nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione, il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
Nel regime in esame, i ricavi ed i compensi vengono imputati al periodo d’imposta sulla base del “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso: tale criterio, pertanto, si applica tanto in caso di reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, quanto in caso di reddito d’impresa.
Fermo l’obbligo di conservare i documenti emessi e ricevuti, ai fini della determinazione del reddito imponibile l’applicazione del coefficiente di redditività rende, di fatto, indifferenti le spese sostenute dal contribuente nel periodo, a prescindere da qualsiasi valutazione circa la loro inerenza all’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Gli unici componenti che possono essere portati in deduzione dal reddito imponibile sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
Nel caso in cui i contributi versati siano superiori al reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato applicando i coefficienti di redditività, l’eccedenza potrà essere dedotta dall’ eventuale reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 Tuir.
Nel rigo LM35 (contributi previdenziali e assistenziali) il contribuente forfettario dovrà quindi indicare:
- nella colonna 1, l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge;
- nella colonna 2, invece, deve essere indicato l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM34, col. 3.
L’eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 e può essere dedotta dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 Tuir, da riportare nel rigo RP21 del quadro RP.
Nel caso in cui un contribuente abbia utilizzato in compensazione un credito previdenziale sorto a seguito di un eccessivo versamento di contributi dedotti in annualità precedenti dovrà riprendere a tassazione tale eccedenza compensata.
A fronte, quindi, di rimborsi per oneri in relazione ai quali il contribuente, nella dichiarazione relativa all’anno in cui ha sostenuto la spesa, ha fruito della deduzione dal reddito imponibile ovvero della detrazione d’imposta, nell’anno in cui gli oneri gli sono rimborsati (o, alternativamente al rimborso, l’importo a credito sia stato direttamente utilizzato in compensazione) il contribuente ha l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per assoggettare a tassazione separata (ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. n-bis, Tuir) le somme oggetto di rimborso e corrispondere l’acconto del 20%, ovvero optare per la tassazione ordinaria, utilizzando in entrambi i casi il quadro RM del modello Redditi PF (Sezione III “imposte ed oneri rimborsati”).
Nella recente risposta all’interpello n. 400/2019 l’Agenzia delle entrate si è pronunciata proprio su questo tema, a fronte del caso prospettato di un contribuente che ha applicato il regime forfettario e ha maturato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2017 un credito derivante da contributi previdenziali versati all’Inps, utilizzato in compensazione con F24 nel corso dell’anno 2018.
Nell’istanza di interpello viene precisato dallo stesso istante che detto importo dovrebbe essere riportato nel quadro RM ed essere assoggettato a tassazione ordinaria: tuttavia, trattandosi di un importo portato in deduzione nell’ambito del regime forfettario, con tassazione agevolata, l’istante non ritiene corretta la tassazione ordinaria, ma l’onero dedotto e successivamente utilizzato in compensazione dovrebbe essere assoggettato a tassazione applicando le disposizioni previste dal regime forfettario.
Inoltre si chiedeva se tale importo dovesse essere riportato nel rigo LM22, considerandolo un provento, oppure nel rigo LM35 a riduzione dei contributi dell’anno.
L’Agenzia delle entrate, nella risposta fornita ha precisato che, ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il menzionato regime forfettario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d’imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM.